La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21241/2016 torna a trattare la questione dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese straordinarie da parte dell'ex coniuge non affidatario.
Martedi 25 Ottobre 2016 |
Nel caso in esame, la sig.ra E.R., ritenendo che l'ex marito fosse venuto meno all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia minore, così come stabilito in sede di separazione, gli notificava un precetto per un importo di € 60.000 c.a. allegando ad esso il titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.
L'obbligato proponeva opposizione agli atti esecutivi, evidenzianto che la ricorrente non aveva prodotto unitamente a precetto i documenti giustificativi delle spese che sosteneva di aver effettuato.
Il Trbunale accoglieva l'opposizione e, nel dichiarare inefficace il precetto, evidenziava due diversi orientamenti giurisprudenziali:
uno "rigoroso", secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale;
un secondo orientamento"liberale", secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il ristoro.
Concludeva il giudicante che, anche a voler aderire all'orientamento "liberale", nel caso di specie la creditrice E.R. non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa all'atto di precetto, che perciò non aveva alcuna efficacia.
La donna proponeva ricorso per Cassazione, rilevando tra l'altro che: (a) la creditrice aveva debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia, allegando i relativi documenti alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, documenti trascurati dal Tribunale; (b) i documenti giustificativi delle spese di mantenimento non devono essere allegati al precetto a pena di inefficacia di quest'ultimo.
Per gli Ermellini le censure svolte dalla ricorrente sono infondate e nel rigettare l'impugnazione, osservano che:
la circostanza che al precetto non solo non si alleghi, ma nemmeno si indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare” l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità";
"allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.