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Segue un'anteprima del testo:
E.R. e G.N., già uniti in matrimonio, si separarono consensualmente il 29.9.2004. L'accordo di separazione, omologato dal Tribunale, stabilì che ciascun coniuge contribuisse in pari misura alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore.
Nel 2012 E.R., sul presupposto che G.N. fosse venuto meno all'obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia, gli notificò atto di precetto per l'importo di euro 62.441 oltre accessori. Unitamente al precetto venne notificato il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale.
Con atto notificato il 1.3.2012 G.N. propose opposizione agli atti esecutivi, adducendo che la creditrice non aveva allegato al precetto alcun documento che dimostrasse la correttezza dei calcolo della somma precettata.
Con sentenza 26.3.2014 n. 124 il Tribunale di Imperia accolse l'opposizione e dichiarò inefficace il precetto.
Il Tribunale ha rilevato che sulla questione sottopostagli esistevano due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno "rigoroso", secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento "liberale", secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro.
Ha, tuttavia, soggiunto che, anche ad aderire all'orientamento "liberale", nel caso di specie la creditrice E.R. non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa all'atto di precetto, che perciò doveva ritenersi inefficace.
Tale sentenza à stata impugnata per cassazione da E.R., con ricorso fondato su tre motivi, illustrato da memoria e corredato da note d'udienza.
G.N. ha resistito con controricorso. ...
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