Reclamo avverso provvedimento cautelare: no al deposito cartaceo

Reclamo avverso provvedimento cautelare: no al deposito cartaceo

In tema di deposito telematico o cartaceo del reclamo si segnala la sentenza del 04/07/2016 del Tribunale dell'Aquila, che aderisce all'impostazione maggioritaria, più rigorosa.

Venerdi 30 Settembre 2016

Nel caso in esame, le proprietarie di un terreno proponevano ricorso per la reintegrazione nel possesso del proprio fondo, deducendo che nel suddetto terreno avevano rinvenuto la presenza di due escavatrici che avevano effettuato uno scavo trasversale e parallelo al confine nord, lungo circa 24 ml e largo circa 2 ml, al fine di posizionarvi delle tubature.

Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, e all'esito dell'istruttoria il Tribunale rigettava il ricorso per assenza di un animus spoliandi nella condotta della controparte, in quanto le tubature si trovavano ad una profondità tale da non turbare le facoltà del proprietario possessore.

Le istanti proponevano reclamo contro l'ordinanza del Tribunale, (depositandolo in forma cartacea in cancelleria), deducendo l'erroneità del provvedimento; si costituiva in giudizio la controparte, eccependo preliminarmente l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del reclamo, in quanto trattandosi di atto endoprocessuale doveva essere depositato in forma telematica, e nel merito chiedeva il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza.

Il Collegio accoglie l'eccezione di inammissibilità del reclamo presentato in forma cartacea, motivando la propria decisione nei seguenti termini:

a) si ricorda che la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013) ha introdotto un nuovo art.16 bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 nel quale è previsto l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30.6.14: ne discende l'inammissibilità degli atti prodotti in forma diversa da quella telematica trattandosi di depositi effettuati in violazione della normativa di legge;

b) il procedimento di reclamo può essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso;

c) stante il dettato normativo, che utilizza l'avverbio "esclusivamente”, il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio

d) inoltre nella fattispecie non possono trovare applicazione neanche le previsioni di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c. (principio di salvezza degli atti processuali per raggiungimento dello scopo), che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito;

e) peraltro non è rilevante la formazione di un altro fascicolo d'ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo, in quanto finalizzato a consentire l'organizzazione della cancelleria e la formazione dei collegi e dei ruoli.

Conforme: Tribunale di Foggia

Testo della sentenza del 04/07/2016

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