Tribunale dell'Aquila, Sentenza 04-07-2016

Tribunale dell'Aquila, Sentenza 04-07-2016
Venerdi 30 Settembre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L'AQUILA

riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati :

- Dott. CIRO RIVIEZZO - Presidente

- Dott.ssa MARIA CARMELA MAGARO' - Giudice rel.

- Dott.ssa CAMILLI ANTONELLA - Giudice

LETTO il reclamo avverso l'ordinanza (...) del 6.4.16 con il quale veniva richiesta la riforma della stessa;

LETTA la comparsa di costituzione e di risposta con la quale Lorenzetti Franco chiedeva il rigetto del suddetto reclamo;

SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 22.6.16;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Sig.ra (...) e le di lei figlie (...) proponevano ricorso per la reintegrazione nel possesso del fondo sito in località C., (A.) distinto al Catasto al fol. (...) e del quale risultava proprietaria dall'anno 1949. In particolare, deducevano che in data 7.10.14 (...) costatavano, nel terreno da loro posseduto, la presenza di due escavatrici che avevano effettuato uno scavo trasversale e parallelo al confine nord, lungo circa 24 ml e largo circa 2 ml, al fine di posizionarvi delle tubature.

A tal fine, per introdursi nel terreno, recintato e chiuso, sul lato sud da un cancello, era stata rimossa parte della rete metallica di recinzione, divelti alcuni paletti di sostegno della stessa e tagliati alcuni arbusti. In seguito emergeva che i lavori erano stati commissionati dal Sig. (...) a sua volta autorizzato dal Sig. (...), proprietario di un terreno limitrofo a quello delle ricorrenti, ed identificato al Catasto con fol. (...) separato da quello di proprietà della Sig.ra (...) un muro in cemento armato, la cui costruzione risaliva al 1999.

Si costituiva in giudizio (...) deducendo che l'opera fognaria si trovava nella particella n. (...) di proprietà di (...), il quale era divenuto proprietario di una piccola striscia di are 0,24 a seguito di cessione dalla Società (...) la quale aveva realizzato un complesso residenziale.

Affermava, inoltre, che il muro in cemento armato costruito negli anni 1999/2000 separava la particella n. (...) dalla corte della Cooperativa (...) e non dal fondo delle ricorrenti, poiché le ricorrenti, approfittando dei lavori sulla part. (...) avrebbero rimosso la rete metallica per posizionarla alcuni metri più avanti, inglobando in questo modo parte della particella n. (...) Contestava inoltre il possesso delle ricorrenti. ...

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