Notifiche della cancelleria: l'avvocato deve controllare il proprio account di PEC

Notifiche della cancelleria: l'avvocato deve controllare il proprio account di PEC

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano con provvedimento del 20 aprile 2016 decide in senso sfavorevole al difensore la questione della mancata conoscenza di una comunicazione PEC della cancelleria per “casella piena”.

Giovedi 9 Giugno 2016

Nel corso di un procedimento esecutivo per rilascio promosso dal professionista delegato e custode di un immobile sottoposto a pignoramento, viene proposto reclamo avverso l’ordinanza relativa alla sospensione del processo esecutivo di cui all’articolo 624 c.p.c..

Il reclamo viene depositato in data 15/03/2016, in conseguenza del quale viene emesso il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione per il 20/04/2016, con termine per la notifica del reclamo e del decreto entro il 31/03/2016.

Il legale dei reclamanti non provvede alla notifica entro il termine assegnato, in quanto dichiara di aver «appreso dell’intervenuta emissione del suddetto provvedimento soltanto in data 18 aprile 2016, ad esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato” e di non aver mai ricevuto la comunicazione della cancelleria a mezzo PEC del decreto: di conseguenza, non essendo stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto, il legale chiede con una istanza urgente al Collegio un nuovo decreto di fissazione dell’udienza di trattazione, con altro termine per la notifica del reclamo e del medesimo provvedimento.

Il Tribunale di Milano rigetta l'istanza e dichiara inammissibile il reclamo, considerato che:

a) ai sensi dell’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., nei procedimenti civili le comunicazioni (e le notificazioni) a cura della cancelleria devono effettuarsi esclusivamente per via telematica all’indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (comma 4);

b) se la comunicazione (o notificazione) tramite p.e.c. è impossibile per cause imputabili al destinatario essa si ha per effettuata mediante deposito in cancelleria (comma 6);

c) la cancelleria è tenuta a ricorrere all’uso di mezzi alternativi, qualora non sia possibile usare la PEC – quali l’invio di telefax o l’inoltro tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 136 e 137 c.p.c. – nel solo caso in cui ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario (comma 8);

d) per il Collegio, nel caso in esame la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale è imputabile alla sfera di organizzazione del legale dei reclamanti, che non ha fatto diligente uso del proprio account di PEC, avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria.

Testo del provvedimento

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