Il Ministero della Giustizia ha inviato nei giorni scorsi al CNF, per il relativo parere, la bozza del decreto ministeriale recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative che gli avvocati saranno tenuti a stipulare per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni ex art. 12 della L. 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
Lo schema di decreto distingue due tipologie di polizze: 1) responsabilità civile e 2) assicurazione contro gli infortuni.
1) Responsabilità civile: l'assicurazione dovrà:
coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro);
coprire la responsabilità per i pregiudizi causati ai clienti, alle controparti processuali, al difensore di queste ultime e a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale;
coprire la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro ecc. ricevuti in deposito
coprire la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, sostituti processuali;
Per attività professionale si deve intendere:
(a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrituali;
(b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
(c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
(d) la redazione di pareri o contratti;
(e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita;
2) Assicurazione contro gli infortuni: essa deve operare in favore degli avvocati e dei loro collaboratori in genere e deve coprire:
E' previsto che il decreto entri in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.