Nuovi obblighi assicurativi per gli avvocati: schema del decreto ministeriale

Nuovi obblighi assicurativi per gli avvocati: schema del decreto ministeriale
Lunedi 13 Giugno 2016

Il Ministero della Giustizia ha inviato nei giorni scorsi al CNF, per il relativo parere, la bozza del decreto ministeriale recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative che gli avvocati saranno tenuti a stipulare per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni ex art. 12 della L. 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Lo schema di decreto distingue due tipologie di polizze: 1) responsabilità civile e 2) assicurazione contro gli infortuni.

1) Responsabilità civile: l'assicurazione dovrà:

  • coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro);

  • coprire la responsabilità per i pregiudizi causati ai clienti, alle controparti processuali, al difensore di queste ultime e a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale;

  • coprire la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro ecc. ricevuti in deposito

  • coprire la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, sostituti processuali;

    Per attività professionale si deve intendere:

    (a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrituali;

    (b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

    (c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

    (d) la redazione di pareri o contratti;

    (e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita;

2) Assicurazione contro gli infortuni: essa deve operare in favore degli avvocati e dei loro collaboratori in genere e deve coprire:

  • gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività professionale ed a causa di essa o in occasione di essa, dai quali derivi la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea;
  • le spese mediche;
  • gli infortuni derivanti dagli spostamenti necessari per l' svolgimento dell'attività professionale;

E' previsto che il decreto entri in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bozza del decreto ministeriale

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