Legge Forense: le principali novità

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante 'nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense', pubblicata nella GU n.15 del 18/01/2013.
Legge Forense: le principali novità
Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013.
Martedi 22 Gennaio 2013

In data 21 dicembre 2012 è stata approvata la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 247/2012), che regolamenta in maniera organica la professione di avvocato.

Il testo consta di 67 articoli, e in questa sede si cercherà di evidenziare gli aspetti più salienti della riforma, che è stata accolta positivamente dal mondo forense.

Senza voler addentrarsi nell'analisi dettagliata dei diversi articoli, analizziamo quelle parti che possono essere di maggior interesse.

 

Art. 4: Associazioni tra avvocati e multidisciplinari: l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentita, ma i soci devono essere avvocati iscritti all'albo: non sono ammessi altri soggetti.

Tutt'al più è prevista la possibilità che alla associazione possano entrare a far parte altri liberi professionisti appartenenti a categorie individuate da regolamenti ministeriali.

 

Art. 9: Specializzazioni : è riconosciuta la possibilità di ottenere il titolo di specialista, secondo due modalità: 1) frequenza di percorsi formativi, che dovranno essere organizzati presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali potranno stipulare convenzioni; 2) comprovata esperienza professionale in uno dei settori di specializzazione: in tale ipotesi gli avvocati che intendano far valere tale condizione devono aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e devono dimostrare di aver esercitato l'attività in modo assiduo e prevalente nel settore di specializzazione negli ultimi cinque anni.

L'attribuzione del titolo di specialista spetta esclusivamente al CNF.

 

Art. 10: Informazioni sull'esercizio della professione: Gli avvocati possono fornire pubblicità informativa sulla propria attività professionale con qualunque mezzo, anche informatico, purchè essa sia trasparente, veritiera e corretta.

 

Art. 12: Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.

 

Art. 13: Conferimento incarico e compenso: tale norma ha introdotto da un lato alcune novità e dall'altro ha affrontato la problematica relativa alla liquidazione del compenso del professionista cercando di superare le anomalie e le lacune della normativa che ha introdotto i parametri ministeriali, oggetto di dure critiche da parte dell'avvocatura.

Con la legge di riforma l'avvocato può difendersi da solo, senza alcuna distinzione tra giudizio civile e processo penale; inoltre l'avvocato può svolgere l'incarico conferitogli anche a titolo gratuito.

Quel che più interessa è la parte dedicata al compenso del professionista, formulata in toni meno duri rispetto a quelli della precedente normativa; queste le direttive principali:

  1. Il compenso di regola è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico.

  2. La pattuizione è libera.

  3. E' stato reintrodotto il divieto del patto di quota lite.

  4. Obbligo di informativa da parte del professionista circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri e le spese ipotizzabili dal conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione, e, se richiesto, il professionista è tenuto a comunicare per iscritto al cliente il presumibile costo della prestazione.

  5. In mancanza di determinazione del compenso per iscritto o di determinazione consensuale o in caso di liquidazione giudiziale si applicano i parametri ministeriali, che dovranno essere stabiliti ogni due anni su parere del CNF.

  6. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente ciascuno può rivolgersi al competente consiglio dell'ordine per un tentativo di conciliazione: in mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa del professionista in relazione all'opera svolta.

     

    N.B: Allo stato non si comprende la portata del predetto parere di congruità, se esso avrà la valenza di un parere autorevole da sottoporre al Giudice per la liquidazione (ad es: idoneo a giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo) oppure se fornirà una mera indicazione di massima, privo di qualunque efficacia precettiva.

     

  7. Si prevede nuovamente il rimborso delle spese forfetarie, che la precedente normativa aveva eliminato, la cui misura massima sarà determinata dall'emanando decreto.

     

In relazione al tali disposizioni, se da un lato si plaude alla previsione della partecipazione degli organi rappresentativi dell'avvocatura nella stesura e nella definizione dei “parametri”, dall'altro non si può non constatare che il testo normativo demanda l' attuazione della legge a regolamenti ministeriali da adottarsi entro due anni dalla sua entrata in vigore: nel frattempo continueranno ad applicarsi, in materia di compenso professionale, gli attuali parametri, che, entrati subito in vigore, hanno di fatto svilito la professione forense; è pertanto auspicabile che i nuovi regolamenti vengano emanati nel più breve tempo possibile.

 

Art. 21: Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente; obbligo di iscrizione alla previdenza forense: la permanenza dell'iscrizione all'albo non è più vincolata al reddito professionale, ma è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e prevalente, la cui verifica è demandata al consiglio dell'ordine con cadenza triennale.

L'iscrizione all'Albo determina obbligatoriamente la iscrizione alla Cassa Forense.

 

Art. 22: Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: per poter patrocinare davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori la legge prevede (nuovamente) il superamento di un esame e l' iscrizione all'Albo da almeno cinque anni, oppure l'iscrizione da almeno otto anni e la frequentazione della Scuola Superiore dell'avvocatura.

La legge prevede, con una norma “di salvezza”, che possono chiedere l'iscrizione al suddetto Albo: a) coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge siano già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente, ossia 12 anni di iscrizione come avvocati

b) coloro che maturino tali requisiti nei tre anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 30: Sportello per il cittadino: è prevista la possibilità per ciascun consiglio dell'ordine di istituire lo sportello per il cittadino, con il compito di fornire informazioni sia in merito alle prestazioni professionali degli avvocati sia più in generale in tema di accesso alla giustizia.

 

Art. 41: Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio: Il tirocinio avrà la durata di diciotto mesi, potrà essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente per assicurare al tirocinante un effettivo e più esauriente percorso formativo, e, decorso il primo semestre, potrà essere riconosciuto al tirocinante un'indennità o un compenso, previa stipula di un contratto.

 

Art. 46: Esame di Stato: Si articola in tre prove scritte, che si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge e dei codici non commentati, e una prova orale, per la quale il nuovo testo normativo prevede quattro materie obbligatorie, ossia diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale, oltre a due materie scelte dal candidato.

Artt. 48 e 49: Disciplina transitoria: per i primi due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di Stato resta disciplinato dalla normativa vigente, anche per ciò che concerne le modalità di svolgimento e la possibilità di consultare codici commentati, con eccezione per la durata del tirocinio, che si riduce immediatamente a diciotto mesi.

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