Interessi Moratori 2013: nuovo tasso e modifiche normative

Aggiornato il nuovo saggio degli interessi legali di mora per il 1° semestre 2013. Dal 1° gennaio in vigore le modifiche al DLGS 231/2002.
Interessi Moratori 2013: nuovo tasso e modifiche normative
Domenica 20 Gennaio 2013

Il nuovo saggio per calcolare gli interessi moratori scende di 1/4 di punto percentuale portandosi allo 0,75%.

Il tasso di mora complessivo per il primo semestre del 2013, in virtù delle modifiche apportate al DLGS n. 231 del 9/10/2002, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sale invece di 0,75 punti a quota 8,75% (v. tabella).

L'articolo 2, comma 1.e prevede infatti che la maggiorazione passi dal 7% all' 8%.

Le disposizioni della nuova legge, entrata in vigore il 30/12/2012, si applicano (come previsto dall'art. 3, comma 1 del DLgs. 192/2012) alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La maggiorazione per prodotti agricoli e alimentari è prevista dall' art. 62, comma 3, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

I contratti per i quali si applica detta maggiorazione sono quelli che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (prodotti da coltivazione, allevamento e pesca) ed alimentari (tutti i prodotti destinati all'alimentazione umana) ad eccezione dei contratti conclusi con il consumatore finale.

NOTA: la maggiorazione per i prodotti alimentari deteriorabili, già prevista dall' art. 4, comma 3 Dlgs 231/2002, è stata abrogata dall'art. 62.

Il comma 11-bis del medesimo articolo stabilisce inoltre che "Le disposizioni di cui al presente articolo (62 ndr) hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto".

Per quanto riguarda le definizioni la norma distingue tra:

  • "interessi moratori": ovvero gli interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
  • "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2, comma 1).

Restano di trenta giorni i termini di decorrenza degli interessi moratori, senza necessità dell costituzione in mora, con la possibilità per le imprese di pattuire un termine superiore per il pagamento rispetto a quello previsto dal comma 2. Resta ferma la possibilità di concordare tra la parti forme di pagamento rateali (comma 7).

Eventuali termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente.

Termini raddoppiati invece per le imprese che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e riconosciuti a tale fine.

Il tasso di riferimento è aggiornato sempre ogni 6 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Se il ritardato pagamento è riferito al primo semestre dell'anno il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° gennaio dello stesso anno: lo stesso dicasi pe il secondo semestre dell'anno nel qual caso si considera il tasso in vigore dal 1° di luglio.

L' art. 5 prevede inoltre che le imprese (e non la P.A.) possano concordare un tasso diverso purché nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7.

Continuano a restare esclusi dalle disposizioni in materia di interessi moratori i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore (Art. 1, comma 2).

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