Il mediatore deve indicare a verbale quale modalita' di mediazione ha svolto

Il mediatore deve indicare a verbale quale modalita' di mediazione ha svolto

Con l'ordinanza del 26/09/2016 il Tribunale di Pavia si pronunicia in merito alla effetività della procedura di mediazione e ai poteri/doveri del mediatore.

Giovedi 10 Novembre 2016

Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa dell'opponente chiedeva l'escussione di alcuni testimoni residenti fuori dalla circoscrizione del tribunale adito e pertanto il giudice disponeva prova delegata, riservandosi tuttavia di fissare il termine per l'espletamento della predetta prova, al fine di non gravare di ulteriori spese legali il presente giudizio, all'esito della procedura di mediazione, per consentire alle parti di svolgere un nuovo tentativo di definizione amichevole con una procedura di mediazione, alla luce anche degli elementi emersi dall'istruttoria finora svolta;

Nell'ordinanza in commento, il giudice chiarisce poi la natura e le modalità di svolgimento della mediazione:

  • il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all'incontro preliminare informativo che normalmente non è mediazione attiva;

  • è necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori;

  • la mediazione deve essere effettiva, ovvero le parti sostanziali devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori sia al primo incontro che agli incontri successivi, dal che se ne deduce che la parte assente deve giustificare la sua assenza al mediatore, al fine di consentirgli - se ritenuto opportuno - di rinviare l'incontro;

  • il primo incontro di una mediazione obbligatoria può assumere due modalità:

    a) può avere esclusivamente natura informativa: il mediatore in tal caso si limita a informare le parti sulla natura, le finalità e la modalità di svolgimento della procedura avanti a lui, per cui si rende necessaria la formulazione della domanda del mediatore alle parti di esprimersi sulla possibilità di dare inizio alla mediazione attiva;

    b) può avere uno sviluppo del tutto simile ad una mediazione vera e propria, con esposizione di posizioni negoziali, incontri separati e ricerca di una composizione amichevole del conflitto;

  • in caso di incontro meramente informativo (a) non potrà dirsi svolta la mediazione attiva e, conseguentemente, non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità: in tal caso il mediatore non si dovrà limitare a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri, ma dovrà verbalizzare anche quale parte dichiari di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione;

  • se viceversa il primo incontro avrà uno svolgimento che si sostanzia in una mediazione vera e propria (b), la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata;

  • il mediatore con la sua verbalizzazione dovrà quindi specificare quale mediazione ha svolto nel primo incontro, in quanto solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali. 

Allegato:

Tribunale di Pavia, Ordinanza 26-09-2016.

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