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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il G.U., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2016; vista l'istanza di prosecuzione della prova testimoniale avanzata dalla difesa dell'opponente; visto che occorre esaminare quattro testimoni ammessi, come indicati da parte opponente, tutti residenti nella provincia di Cremona, dispone che la prova testimoniale sia svolta per delega al Tribunale di Cremona. Si riserva tuttavia di fissare il termine per l'espletamento della prova delegata, al fine di non gravare di ulteriori spese legali il presente giudizio, all'esito della procedura di mediazione che viene disposta con la seguente
Ordinanza ex art. 5 co.2, D.Lgs. n. 28 del 2010
Considerato lo stato dell'istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti e dei difensori, ai quali si dà atto che a più riprese nella fase preliminare hanno tentato senza esito di definire amichevolmente la lite;
Ritenuta l'opportunità di consentire alle parti, prima di gravare di ulteriori e significative spese derivanti dalla prova delegata, di svolgere un nuovo tentativo di definizione amichevole con una procedura di mediazione, alla luce anche degli elementi emersi dall'istruttoria finora svolta;
Premesso che il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all'incontro preliminare informativo che normalmente non è mediazione attiva, essendo evidente che i difensori sono già a conoscenza delle informazioni che darà il mediatore sul contenuto e le finalità della procedura di mediazione, come istituita dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e integrata dalla L. n. 98 del 2013, ma sarà necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori;
Considerato che per la giurisprudenza di merito ormai maggioritaria, la mediazione deve essere effettiva, ovvero le parti sostanziali devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori sia al primo incontro che agli incontri successivi, dal che se ne deduce sia che il difensore in sede di mediazione obbligatoria non possa rappresentare la parte e sostituirsi ad essa ma debba limitarsi ad assisterla, sia che la parte assente deve giustificare la sua assenza al mediatore, al fine di consentirgli - se ritenuto opportuno - di rinviare l'incontro; ...
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