Il Tribunale di Napoli con la sentenza del 14/03/2016 esamina due questioni in tema di mediazione obbligatoria: gli effetti della domanda di mediazione delegata proposta dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente e la natura del termine di 15 gg. per la proposizione della domanda.
Lunedi 6 Giugno 2016 |
Nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, i proprietari di una unità immobiliare condotto in locazione da una ditta lamentavano il mancato pagamento dei canoni e degli oneri condominiali dal mese di giugno 2013 all'ottobre dello stesso anno per un ammontare di Euro 2.550, e con l'atto di citazione chiedevano anche l' emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. per il pagamento di tale somma nonchè dei futuri canoni a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio.
Si costituiva la ditta convenuta, contestando la domanda attrice: il Giudice pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e contestualmente mutava il rito, assegnando alle parti un termine per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi e un termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nella memoria integrativa autorizzata la ditta convenuta chiedeva dichiararsi la improcedibilità della domanda attorea nonché la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio: rilevava il convenuto che la domanda di mediazione era stata proposta dagli attori nel rispetto del termine ma dinanzi ad un organismo di mediazione operante presso la Camera di Commercio di Napoli, e quindi al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, territorialmente competente (essendo la lite pendente presso quest'ultimo circondario e non presso il Tribunale di Napoli).
Gli attori, peraltro, avevano presentato un'altra domanda di mediazione davanti ad un organismo territorialmente competente, ma fuori del termine di 15 gg. previsto dalla legge.
Il Tribunale ritiene fondata la eccezione di parte convenuta, rilevando che:
a) anche per le mediazioni delegate, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito dì un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
b) trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, le parti - se tutte d'accordo - possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo;
c) mancando il suddetto accordo, (come nel caso in esame), la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto non è rispettata la condizione di procedibilità;
d) inoltre a domanda presentata ad un Organismo territorialmente competente ma dopo la scadenza dei 15 gg. non soddisfa la condizione: per il Tribunale il termine di quindici giorni per la presentazione della istanza ha carattere di perentorietà.
Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, ricorda il Tribunale, i termini sono perentori non solo quando vengono espressamente definiti tali dalla legge, ma anche quando la normativa vigente riconnette allo spirare del termine, come nel caso di specie, la decadenza dal potere di compiere un atto.
e) che il temine concesso dal giudice ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 abbia natura perentoria, conclude il Tribunale, lo si desume dalla stessa gravità dalla sanzione prevista, perchè l'improcedibilità della domanda giudiziale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.