Separazione: l'infedeltà come causa presunta della crisi coniugale, salvo prova contraria

Separazione: l'infedeltà come causa presunta della crisi coniugale, salvo prova contraria

Sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016: la Suprema Corte affronta la questione del nesso eziologico tra infedeltà e separazione e della individuazione del soggetto onerato della prova circa la sua insussistenza.

Mercoledi 1 Giugno 2016

Il caso: la sig.ra B. conveniva dinanzi al Tribunale il proprio coniuge, sig. T., per ottenere la separazione personale, con assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore G., con collocamento prevalente presso di sè, ed un contributo per il mantenimento dei due figli non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.

Il marito si costituiva e aderiva alla domanda di separazione, ma con addebito alla moglie, assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore ed attribuzione di un contributo per il mantenimento, proprio e dei figli, a carico della B., non inferiore ad Euro 2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il Tribunale dichiarava la separazione personale con addebito alla moglie, affido condiviso del figlio minore G., con residenza presso la madre ed ampia facoltà di visita del padre, nonchè assegnazione della casa coniugale alla moglie, mantenimento dei figli a suo carico e contributo al mantenimento, a favore del sig. T., di Euro 250,00 mensili.

La Corte di Appello successivamente adita rigettava l'appello principale della moglie e accoglieva, invece, l'appello incidentale del marito, maggiorando l'assegno di mantenimento ad Euro 400,00, a carico della B..

Per a Corte territoriale, infatti, accertata la infedeltà coniugale della moglie, l'onere della prova dell'inefficacia causale dell'infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza gravava sull'autrice della violazione del relativo dovere coniugale, onere che non era stato assolto.

La donna ricorreva in Cassazione, deducendo sul punto la violazione dell'art. 143 c.c. e art. 151 c.c. comma 2, circa l'addebito della separazione, senza la prova del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale.

La Suprema Corte rigetta il ricorso evidenziando che:

a) l'infedeltà - così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione - viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2), così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare la separazione;

b) di conseguenza l'infedeltà è la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi;

c) la suddetta regolarità causale non assurge a presunzione assoluta: per la Corte è necessario l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc") e pertanto la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.

d) stante la presunzione, spetta quindi all'autore della violazione fornire la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale, nel rispetto del canone legale ex art. 2697 c.c e del principio empirico della vicinanza della prova.

Testo completo della sentenza n. 10823

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