Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 10823 del 25-05-2016

Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 10823 del 25-05-2016
Mercoledi 1 Giugno 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22851-2013 proposto da:

B.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso l'avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MORGIA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA FRACCALANZA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1235/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi, per il controricorrente, gli Avvocati VOLTAGGIO e FRACCALANZA che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 giugno 2010 la sig.ra B. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il proprio coniuge, sig. T.R., per ottenere la separazione personale, con assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore G., con collocamento prevalente presso di sè, ed un contributo per il mantenimento dei due figli non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.

Costituitosi ritualmente, il sig. T. aderiva alla domanda di separazione, ma con addebito alla moglie, assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore ed attribuzione di un contributo per il mantenimento, proprio e dei figli, a carico della B., non inferiore ad Euro 2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. ...

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