Errore nel deposito telematico: quando è ammessa la rimessione in termini?

Errore nel deposito telematico: quando è ammessa la rimessione in termini?

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordinanza del 10 maggio 2016 ha ammesso la rimessione in termini, sussistendone i presupposti, anche in presenza di deposito telematico rifiutato dalla cancelleria per errore fatale.

Martedi 7 Giugno 2016

La difesa del resistente fa istanza per rimessione in termini deducendo che:

  • in data 28 aprile effettuava il deposito telematico della memoria di costituzione e quasi contestualmente riceveva i primi due messaggi di PEC (accettazione: deposito e consegna: deposito);

  • dopo oltre mezz'ora il difensore riceveva il terzo messaggio di PEC (esito controlli automatici) che conteneva la segnalazione della presenza di un “errore imprevisto” e della necessità di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente;

  • solo in data 9 maggio, quindi 11 giorni dopo, la cancelleria comunicava il rifiuto del deposito a causa della presenza di un errore fatale connesso alle caratteristiche di uno dei documenti inseriti nella busta telematica allegata alla PEC;

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Cassia, accoglie l'istanza di rimessione, nonostante l'opposizione del ricorrente, motivando nei seguenti termini:

1) la cancelleria procede all’accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari; l’accettazione costituisce l’adempimento indispensabile affinchè il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice;

2) tendenzialmente, l’accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo) e seguendo comunque l’ordine cronologico di consegna delle buste telematiche;

3) il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 23.10.2015, ha dato istruzione alle cancellerie di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie, bloccanti e non bloccanti (cioè di tipo WARNING ed ERROR), segnalando al giudicante le informazioni circa l’anomalia riscontrata;

4) in caso di errore non gestibile (FATAL) la cancelleria deve rifiutare l’accettazione, anche per evitare che il deposito rimanga in attesa di accettazione, tenuto conto che l’errore “fatale” non impedisce un nuovo deposito entro i termini assegnati o di legge;

5) nel caso in esame, il gestore, nel segnalare l’errore, ha informato il mittente circa la necessità di “verifiche da parte dell’ufficio ricevente”, con ciò giustificando l’aspettativa circa l’accettazione del deposito (verifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine per il deposito);

6) peraltro non può ritenersi esigibile che il legale, ricevuto l’avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito, in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale (implicante in quanto tale l’impossibilità del rifiuto dell’accettazione da parte di cancelleria) e/o di esplicito rifiuto dell’accettazione, provveda ad nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, oppure si attivi per ottenere informazioni sull’errore e sull’esito del deposito, confidando pertanto nell’accettazione del deposito da parte della cancelleria.

7) se la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nei termini previsti dalla Circolare Ministero Giustizia 23.10.2015, parte ricorrente avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio.

Testo dell'ordinanza

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