Il Tribunale di Vasto, nella persona del Giudice Dr. Fabrizio Pasquale, con la sentenza del 30/05/2016 si pronuncia in merito a chi spetti promuovere la procedura di mediazione delegata ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010 nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Martedi 19 Luglio 2016 |
Instauratosi un giudizio di opposizione a D.I., il giudice istruttore, ritenuto che la natura puramente documentale della causa suggerisse il ricorso a soluzioni amichevoli della lite, disponeva – ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10 – l’esperimento del procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza le parti dichiaravano di non aver attivato la procedura di mediazione e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, rilevato che l’inosservanza delle disposizioni di cui all'ordinanza ha determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, affronta la questione relativa alla individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e le ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, dopo aver ricordato che sul punto si contrappongono due diversi orientamenti giurisprudenziali, ritiene di aderire all'impostazione, avallata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015, per cui “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente.
La mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato” .
Per il giudice del Tribunale di Vasto, infatti, vi sono delle motivazioni ben precise che supportano tale orientamento:
a) il legislatore ha escluso dall’ambito di operatività della norma dettata dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/10 (c.d.mediazione obbligatoria) le ipotesi in cui la domanda venga introdotta nelle forme del procedimento monitorio, al quale può essere fatto ricorso solo quando la domanda abbia ad oggetto un diritto di credito che, per la natura o per l’oggetto o per la particolare attendibilità della prova offerta, rende più semplice e più probabile il giudizio di accertamento sulla effettiva esistenza del diritto;
b) il legislatore quindi ha voluto differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi;
c) non è quindi pensabile che la ratio normativa venga meno per il semplice fatto che il debitore ingiunto (che ha interesse ad ottenere un accertamento giudiziale della insussistenza del credito vantato dalla controparte) assuma l’iniziativa processuale tesa ad ottenere la caducazione del titolo nelle more conseguito dal creditore, facendo in tal modo scattare a posteriori una condizione di procedibilità a cui la domanda monitoria non era inizialmente assoggettata;
d) è più logico che la condizione di procedibilità non riguardi la domanda monitoria iniziale (domanda in senso sostanziale) avanzata dal creditore ingiungente, bensì l’opposizione (domanda in senso formale) formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell’atto di citazione;
e) quindi l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione, e nel procedimento monitorio, tale parte si identifica nel debitore opponente;
f) l’inerzia nell’attivare la procedura si ripercuote in danno della procedibilità della domanda veicolata dall’atto di citazione introduttivo della presente fase di opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
- Infine, il giudice rileva come la condizione di procedibilità a carico del debitore opponente assolva anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose.
Infatti colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito, prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, avrà l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia e cogliere una chance di soluzione del conflitto alternativa alla tutela giurisdizionale che intende chiedere eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.