Avere altri figli con il nuovo partner può giustificare una riduzione del mantenimento

Avere altri figli con il nuovo partner può giustificare una riduzione del mantenimento

Formare una nuova famiglia, avere dei figli dal nuovo partner può legittimare la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio: in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14175 del 12/07/2016.

Mercoledi 20 Luglio 2016

In primo grado, il Tribunale respingeva la domanda del genitore di riduzione del contributo al mantenimento della figlia sulla base delle sopravvenute circostanze, relative al suo nuovo matrimonio alla nascita di due figli gemelli, circostanze che, incidendo fortemente sulle sue disponibilità economiche, renderebbero, a giudizio del ricorrente, insufficiente il suo stipendio a fronteggiare il contributo mensile in favore della figlia nella misura stabilita di 500 Euro mensili.

La Corte di appello accoglieva parzialmente l'impugnazione del padre, riducendo a 400 Euro mensili il contributo mensile in favore della figlia.

Ricorrono quindi per cassazione la madre e la figlia, deducendo, in punto di mantenimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c. e degli artt. 147, 148 e 155 c.p.c.: per le ricorrenti, infatti, la giurisprudenza esclude che la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza.

Nella fattispecie, pertanto, alla luce della comparazione delle situazioni economiche dei due genitori risulta evidente la insussistenza dei parametri previsti dalla legge per la modifica del contributo al mantenimento della figlia.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso e confermare la sentenza della Corte territoriale, osserva che:

  • la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale;

  • da un lato la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare;

  • al tempo stesso, però, è indubbio che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio;

  • la Corte di appello correttamente ha verificato una serie di circostanze sopravvenute, ritenute rilevanti: l'aumento del reddito della madre in proporzione maggiore rispetto all'aumento del reddito del padre, la nascita di due figli gemelli - con conseguenti obblighi di mantenimento gravanti sul padre – e quindi, in base alla motivata comparazione di tali circostanze sopravvenute, ha rideterminato l'obbligo contributivo del padre a favore della figlia, riducendolo del 20%.

Testo dell'ordinanza n. 14175


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