Processo esecutivo: il tardivo deposito dell'attestazione di conformita' è irrilevante

Processo esecutivo: il tardivo deposito dell'attestazione di conformita' è irrilevante

Si segnala una interessante ordinanza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2016 in merito alle conseguenze della mancato/tardivo deposito dell' attestazione di conformità delle copie degli atti nell'ambito di un procedimento di esecuzione.

Lunedi 30 Maggio 2016

Com'è noto l'art. 543 IV comma c.p.c. prevede che Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.

La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

 Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.”

Nel caso in esame il debitore, nel proporre opposizione all'esecuzione, eccepisce pregiudizialmente, tra l'altro, la tardività del deposito da parte del creditore procedente dell'attestazione di conformità prevista dalla norma citata.

Il G.E.,nel respingere l'eccezione di rito e, nel merito, l'istanza di sospensione dell'esecuzione, osserva, partendo dal dato testuale della norma citata, che la disposizione di cui all'art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell'art. 543 c.p.c..

La medesima norma invece non richiama tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità.

Ne consegue, per il Tribunale di Bari, che l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.

Testo dell'ordinanza

Risorse correlate:

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