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Segue un'anteprima del testo:
ritenuto, in riferimento alla prima eccezione, che sotto il profilo testuale la disposizione di cui all'art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell'art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante;
rilevato, in riferimento alla seconda eccezione, che il termine dilatorio di dieci giorni indicato nell'art. 501 c.p.c. deve ritenersi rispettato in quanto il verbale di pignoramento è stato redatto il 4.3.2016 mentre l'istanza di assegnazione è stata depositata il 14.3.2016;
ritenuto, invece, che le eccezioni riguardanti l'esistenza del credito sono oggetto di diverso giudizio, opposizione a decreto ingiuntivo, e che quindi attengono a questioni di carattere di merito nella quali il G.E. non può entrare; ritenuto, allo stato, valido ed efficace il titolo esecutivo azionato è di conseguenza gli atti esecutivi fin ora posti in essere dai creditori;
letto l'art. 624 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
assegna le somme con separata ordinanza;
assegna il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito all'autorità giudiziaria competente, tenuto conto della materia e del valore oggetto di merito, previa l'iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 168 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 616 c.p.c. ...
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