Cassazione Civile Sez. I, Sentenza 30/09/2010, n. 20508.
Mercoledi 10 Novembre 2010
Di Anna Andreani.
Il coniuge non proprietario del terreno nè dell'immobile ivi costruito, per avere diritto al rimborso delle somme impiegate per la costruzione del manufatto da parte dell'altro coniuge deve dare rigorosa prova di aver contribuito alla relativa realizzazione con denaro proprio o comune, non essendo sufficiente un apporto consistente nelle assistenza e nel sostegno morale, affettivo e manageriale. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -…
Cassazione Civile Sez. I, Sentenza 14/10/2010 n. 21245.
Mercoledi 3 Novembre 2010
Di Anna Andreani.
I provvedimenti temporanei ed urgenti contenenti le statuizioni di carattere economico adottati dal Presidente del Tribunale in sede di divorzio non si aggiungono ma bensì si sostituiscono a quelli disposti in sede di separazione, ancorchè ancora in vigore, in virtù del potere che la legge attibuisce al giuidce del divorzio di incidere sui rapporti patrimoniali in favore del coniuge più debole, ricorrendone i presupposti.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza del 15 gennaio 2010, n. 553.
Martedi 2 Febbraio 2010
Di Anna Andreani.
Per la revisione dell'assegno di divorzio, non è accoglibile la richiesta dell'ex coniuge di un assegno divorzile, a cui aveva rinunciato nel corso del giudizio di divorzio, assumendo un miglioramento reddituale dell'altro coniuge, allorchè tale incremento economico sia la conseguenza naturale e prevedibile della crescita lavorativa e professionale dello stesso e non sia imputabile a situazioni sopravvenute ex novo…
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12982/09 ha confermato e ribadito un principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nel 2001, con la sentenza n. 4202 del 23 marzo: in essa si stabilisce sostanzialmente che se nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. …
Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.
Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.
Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.
Svolgimento del processo
Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:
La breve durata del matrimonio è elemento che influisce sulla quantificazione dell’assegno divorzile ma non sul diritto a percepirlo.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. A. F. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il omissis con M. F. , allegando la mancata consumazione, ex art. 3, secondo comma, lettera F) della legge 1 Dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi; e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.
Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del…