Assegno di divorzio: rileva anche l'ereditą

Assegno di divorzio: rileva anche l'ereditą
Giovedi 12 Marzo 2015

Con l'ordinanza n. 4285 del 3 marzo 2015 la Corte di Cassazione affronta la questione, già esaminata nella sentenza n. 23508/2010, della rilevanza dell' eventuale eredità acquisita dal coniuge onerato ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio.

In primo grado, in sede di divorzio, il marito viene condannato a versare alla ex moglie un assegno di € 4.000,00, sentenza che viene confermata anche dalla Corte di Appello: nella motivazione i giudici del gravame evidenziano come il divario tra i coniugi, nel periodo tra la separazione e il divorzio, si fosse accresciuto, essendo indubbiamente migliorata la posizione economica del marito.

Su ricorso di quest'ultimo, la fattispecie viene sottoposta all'attenzione della Cassazione, la quale conferma la sentenza del giudice di merito, evidenzinado i seguenti principi:

 

1) Pur essendo gli assegni di separazione e divorzio differenti per presupposti, caratteri e finalità, l'importo dell'assegno di separazione può costituire oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche ai fini della ricostruzione del tenore di vita della famiglia, durante in matrimonio.

 

2) Posto che l'assegno per il coniuge, per giurisprudenza consolidata, deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, indice di tale tenore può essere l'attuale disparità di posizioni economiche dei coniugi.

 

3) Le attuali condizioni economiche dei coniugi ed il loro eventuale divario costituiscono elemento di valutazione del giudice, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile: in tal senso la Corte precisa che anche la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria, costituisce una voce reddituale di cui tener conto;

 

4) La Corte ricorda che la valutazione in sede di divorzio non considera solo gli elementi di novità, ma in ogni caso deve procedere ad un riesame della posizione economica dei coniugi.

 

Testo dell'ordinanza

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