Negoziazione assistita nelle separazioni e divorzi: chiarimenti del Ministero

Negoziazione assistita nelle separazioni e divorzi: chiarimenti del Ministero
Separazioni dinanzi all’ufficiale di stato civile solo in assenza di questioni patrimoniali (assegno, casa coniugale ecc.)
Venerdi 2 Gennaio 2015

Il Ministero degli Interni in data 28/11/2014 ha emanato la circolare n. 19  nella quale ha precisato gli adempimenti a cui sono tenuti gli ufficiali di stato civile (e indirettamente gli avvocati) in relazione ai nuovi istituti introdotti dal D.L. 132/2014 in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volti a semplificare le relative procedure.

Qui di seguito si evidenziano i chiarimenti del Ministero: :

 

Art. 6: prevede la possibilità che i coniugi possano stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, convenzione che poi necessita, in relazione alla condizione dei figli, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, autorizzazione o nulla osta, da parte del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale. quali condizione per la successiva trasmissione delle stesse agli uffici dello stato civile; l'accordo autorizzato deve poi essere trascritto e annotato negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio.

Dal momento che nel decreto si specifica che i coniugi devono essere assistiti da un avvocato per parte (e non da un solo avvocato)  il Ministero ha integrato la previsione normativa prevedendo che l'ufficiale dello stato civile debba ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni, ricordiamo, ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

Pertanto, entrambi i legali dovranno, peraltro inspiegabilmente, provvedere ad inviare l'accordo al comune di competenza, pena l'applicazione della sanzione.

 

Art. 12:  Per quanto attiene al nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, previsto dall'art. 12 del D.L., nella circolare si stabilisce che:

-  l'ufficiale di stato civile deve acquisire da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli, anche di una sola parte, da rendere ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve disporre gli idonei controlli ai sensi dell' art. 71 dello stesso regolamento.

-  Il legislatore non consente la procedura davanti all'ufficiale di stato civile quando l'accordo contiene dei «patti di trasferimento patrimoniale»: il Ministero, quindi ha integrato tale disposizione prevedendo che, in assenza di specifiche indicazioni normative, debba essere esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (anche, ad esempio, l'uso della casa coniugale e l'assegno di mantenimento).

-  nel caso in cui una parte si sia fatta assistere da un avvocato, l'ufficiale di stato civile deve  fare presente, nell'atto contenente l'accordo, dell'attività eventualmente resa dal legale, atto che l'ufficiale è tenuto a redigere immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni da parte dei coniugi.

-  L'art. 12 comma 4 prevede che i tre anni di separazione legale necessari per richiedere una sentenza di divorzio decorrano dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile: la circolare chiarisce che tale data (e non quella della conferma dopo trenta giorni) dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

 

Scarica il testo della circolare (pdf)

 

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