Legge di stabilità 2015: il nuovo regime dei minimi e l'applicazione per il calcolo

Legge 190/2014, commi 54 – 89.
Legge di stabilità 2015: il nuovo regime dei minimi e l'applicazione per il calcolo

Un’ applicazione gratuita per simulare il calcolo della nuova imposta e la normativa sul nuovo regime forfettario.

Mercoledi 7 Gennaio 2015

È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 300 del 29/12/2014 la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015.

I commi dal n. 54 al n. 89 introducono nel nostro ordinamento un nuovo regime forfettario che, a partire dal 1° gennaio 2015,  sostituirà i precedenti regimi, ferma restando per i contribuenti la possibilità di continuare ad usufruirne fino alla loro naturale scadenza.

Per facilitare la comprensione delle nuove disposizioni di legge e agevolare il lettore nella valutazione della convenienza economica del nuovo regime forfettario, abbiamo predisposto una nuova applicazione online che permette di simulare il calcolo della nuova imposta sostitutiva.

Ma vediamo in sintesi le principali novità, rimandando per ulteriori approfondimenti alla pagina dell’ applicazione o alla normativa di riferimento:

  1. Nessun limite di età, come ad esempio quello dei 35 anni previsto dal “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile”.
  2. Nessuna durata massima per la permanenza nel regime agevolato (ad esempio 5 anni nel regime di vantaggio).
  3. Imposta sostitutiva al 15% (contro il precedente 5% del “regime di vantaggio” o il 20% di quelli precedenti) che sostituisce IRPEF, IRAP e le addizionali regionali e comunali.
  4. Reddito imponibile determinato non più come differenza tra costi e ricavi ma in modo forfettario, ossia in base ad un coefficiente di redditività legato all’attività svolta. Resta la possibilità di dedurre dall’imponibile i contributi previdenziali versati per legge.
  5. Ulteriore riduzione di 1/3 per i primi 3 anni in caso di “nuova attività”.
  6. Limiti di reddito differenziati in base all’attività.
  7. Tetto massimo di spesa per collaboratori e/o dipendenti (5.000 euro).
  8. Costo massimo dei beni strumentali pari a 20.000 euro.
  9. Introduzione del regime contributivo agevolato con abolizione il reddito minimale annuo per i versamenti previdenziali.

Restano confermati inoltre:

- l’esonero dagli obblighi di riscossione e versamento dell’IVA, con conseguente impossibilità di portare in detrazione l'IVA sugli acquisti

- l’esenzione dalla ritenuta d’acconto.

- l'esclusione dagli studi di settore.

Settori di attività

Le attività che, come noto, sono individuate da specifici codici statistici (classificazione ATECO 2007), sono raggruppate in appositi “settori”, ciascuno con una propria soglia minima di reddito ed un determinato coefficiente di redditività.

Per agevolare l'individuazione del settore di attività riportiamo di seguito l'elenco dei relativi codici ATECO 2007.

Se non si conosce il codice della propria attività è disponibile questo specifico motore di ricerca messo a disposizione dall’Istat.

Settore di attività

Codici ATECO

Industrie alimentari e delle bevande

10, 11

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9

Commercio ambulante di alimentari e bevande

47.81

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82, 47.89

Costruzioni e attività immobiliari

41, 42, 43, 68

Intermediari del commercio

46.1

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

55, 56

Attività professionali

64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88

Altre attività economiche

01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

 

Limiti di reddito

Riportiamo di seguito i limiti di reddito per beneficiare del nuovo regime forfettario, con i relativi coefficienti di redditività:

Settore di attività

Limite di Reddito

Coeff. di Redditività

Industrie alimentari e delle bevande

€ 35.000,00

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

€ 40.000,00

40%

Commercio ambulante di alimentari e bevande

€ 30.000,00

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

€ 20.000,00

54%

Costruzioni e attività immobiliari

€ 15.000,00

86%

Intermediari del commercio

€ 15.000,00

62%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

€ 40.000,00

40%

Attività professionali

€ 15.000,00

78%

Altre attività economiche

€ 20.000,00

67%

NOTA: per l'individuazione del limite di reddito non si deve tener conto dei ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. In caso di più attività che in base al codice ATECO ricadono in settori differenti, si assume il limite più elevato.

Per determinare il costo complessivo dei beni strumentali valgono le seguenti regole:

  • beni in locazione finanziaria: è il costo sostenuto dal concedente.
  • beni in locazione, noleggio e comodato: è il loro "valore normale" (art. 9 DPR n. 917/1986).
  • beni utilizzati promiscuamente: si calcolano al 50%.

Non si considerano invece:

  • i beni il cui costo unitario non supera i 516,40 euro.
  • i beni immobili di proprietà, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Come si vede dalla tabella, per i professionisti il limite di reddito è praticamente dimezzato rispetto al regime "di vantaggio" per l'imprenditoria giovanile, e bisognerà attendere i prossimi mesi per vedere se, con la delega fiscale, l'esecutivo apporterà delle correzioni.

 

Soggetti Esclusi

Il comma 57 stabilisce quali sono i contribuenti che sono esclusi dal nuovo regime forfettario:

  • a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • b) soggetti che si avvalgono di altri regimi forfettari;
  • c) soggetti non residenti in Italia, tranne quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a Norvegia e Islanda, purché producano almeno il 75% dei redditi in Italia;
  • d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati e di terreni edificabili;
  • e) soggetti che partecipano a società di persone, associazioni oppure a società a responsabilità limitata trasparenti.

Regime Contributivo Agevolato

Per i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime dei minimi non sussiste più il livello minimo previdenziale, previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 233/1990, ma il contributo può essere determinato sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Inoltre, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, la determinazione del reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione INPS avviene in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.L.384/1992.
I versamenti in acconto e saldo dei contributi continuano ad essere effettuati con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per usufruire del regime previdenziale agevolato, i contribuenti devono inviare apposita comunicazione INPS per via telematica entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per approfondire l’argomento vai alla pagina dell’applicazione, dove puoi trovare anche tutti i riferimenti di legge relativi ai precedenti regimi agevolati, oppure consulta la normativa vigente (Legge di stabilità 2015, commi 54 - 89).

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