Un’ applicazione gratuita per simulare il calcolo della nuova imposta e la normativa sul nuovo regime forfettario.
Mercoledi 7 Gennaio 2015 |
È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 300 del 29/12/2014 la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015.
I commi dal n. 54 al n. 89 introducono nel nostro ordinamento un nuovo regime forfettario che, a partire dal 1° gennaio 2015, sostituirà i precedenti regimi, ferma restando per i contribuenti la possibilità di continuare ad usufruirne fino alla loro naturale scadenza.
Per facilitare la comprensione delle nuove disposizioni di legge e agevolare il lettore nella valutazione della convenienza economica del nuovo regime forfettario, abbiamo predisposto una nuova applicazione online che permette di simulare il calcolo della nuova imposta sostitutiva.
Ma vediamo in sintesi le principali novità, rimandando per ulteriori approfondimenti alla pagina dell’ applicazione o alla normativa di riferimento:
Restano confermati inoltre:
- l’esonero dagli obblighi di riscossione e versamento dell’IVA, con conseguente impossibilità di portare in detrazione l'IVA sugli acquisti
- l’esenzione dalla ritenuta d’acconto.
- l'esclusione dagli studi di settore.
Le attività che, come noto, sono individuate da specifici codici statistici (classificazione ATECO 2007), sono raggruppate in appositi “settori”, ciascuno con una propria soglia minima di reddito ed un determinato coefficiente di redditività.
Per agevolare l'individuazione del settore di attività riportiamo di seguito l'elenco dei relativi codici ATECO 2007.
Se non si conosce il codice della propria attività è disponibile questo specifico motore di ricerca messo a disposizione dall’Istat.
Settore di attività |
Codici ATECO |
Industrie alimentari e delle bevande |
10, 11 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 |
Commercio ambulante di alimentari e bevande |
47.81 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82, 47.89 |
Costruzioni e attività immobiliari |
41, 42, 43, 68 |
Intermediari del commercio |
46.1 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione |
55, 56 |
Attività professionali |
64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 |
Altre attività economiche |
01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
Riportiamo di seguito i limiti di reddito per beneficiare del nuovo regime forfettario, con i relativi coefficienti di redditività:
Settore di attività |
Limite di Reddito |
Coeff. di Redditività |
Industrie alimentari e delle bevande |
€ 35.000,00 |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
€ 40.000,00 |
40% |
Commercio ambulante di alimentari e bevande |
€ 30.000,00 |
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti |
€ 20.000,00 |
54% |
Costruzioni e attività immobiliari |
€ 15.000,00 |
86% |
Intermediari del commercio |
€ 15.000,00 |
62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione |
€ 40.000,00 |
40% |
Attività professionali |
€ 15.000,00 |
78% |
Altre attività economiche |
€ 20.000,00 |
67% |
NOTA: per l'individuazione del limite di reddito non si deve tener conto dei ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. In caso di più attività che in base al codice ATECO ricadono in settori differenti, si assume il limite più elevato.
Per determinare il costo complessivo dei beni strumentali valgono le seguenti regole:
Non si considerano invece:
Come si vede dalla tabella, per i professionisti il limite di reddito è praticamente dimezzato rispetto al regime "di vantaggio" per l'imprenditoria giovanile, e bisognerà attendere i prossimi mesi per vedere se, con la delega fiscale, l'esecutivo apporterà delle correzioni.
Il comma 57 stabilisce quali sono i contribuenti che sono esclusi dal nuovo regime forfettario:
Per i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime dei minimi non sussiste più il livello minimo previdenziale, previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 233/1990, ma il contributo può essere determinato sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Inoltre, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, la determinazione del reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione INPS avviene in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.L.384/1992.
I versamenti in acconto e saldo dei contributi continuano ad essere effettuati con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per usufruire del regime previdenziale agevolato, i contribuenti devono inviare apposita comunicazione INPS per via telematica entro il 28 febbraio di ogni anno.
Per approfondire l’argomento vai alla pagina dell’applicazione, dove puoi trovare anche tutti i riferimenti di legge relativi ai precedenti regimi agevolati, oppure consulta la normativa vigente (Legge di stabilità 2015, commi 54 - 89).