In vigore dal 2015 i nuovi termini di sospensione feriale

A cura della Redazione.
In vigore dal 2015 i nuovi termini di sospensione feriale
Venerdi 2 Gennaio 2015

Come noto, il Decreto Legge n. 132/2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261) ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali”.

A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno, mentre il precedente periodo prevedeva un’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre.

Per la prima volta quindi, a partire dal 1969, i termini della sospensione feriale sono modificati da una precisa disposizione di legge che li riduce di circa un terzo rispetto a prima.

La stessa norma ha anche fissato in 30 giorni le ferie annuali dei magistrati nonché degli avvocati e procuratori di stato.

 

In ottemperanza alla nuova normativa, abbiamo aggiornato le applicazioni di calcolo di questo sito che a partire da oggi terranno conto del nuovo periodo di sospensione che, come stabilito dal comma 3, acquista efficacia a decorrere dal 2015:

 

NOTA: 

Per le date anteriori al 1° gennaio 2015 (e solo per quelle) tutte le nostre applicazioni continueranno a calcolare la sospensione su 46 giorni.

 

Di seguito il testo dell’art. 16 del citato D.L. 132 che introduce la modifica:

 

Art. 16

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «((dal 1º al 31 agosto di ciascun anno))».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

 

Riportiamo infine il testo modificato dell’art. 1 della L. 742/1969:

 

“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.”

 

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