Con decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2014, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
L'aggiornamento tiene conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, pari allo 0,8 %.
Nel decreto si precisa che sono escluse dall'adeguamento le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli artt. 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.2, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore.
Qui di seguito si riportano le tabelle allegate al decreto:
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:
La sanzione da € 24 a € 97 diventa da € 24 a € 98.
La sanzione da € 25 a € 99 diventa da € 25 a € 100.
La sanzione da € 38 a € 155 diventa da € 38 a € 156.
La sanzione da € 39 a € 159 diventa da € 39 a € 160.
La sanzione da € 40 a € 160 diventa da € 40 a € 161.
La sanzione da € 40 a € 162 diventa da € 40 a € 163.
La sanzione da € 40 a € 163 diventa da € 40 a € 164.
La sanzione da € 41 a € 168 diventa da € 41 a € 169.
La sanzione da € 51 a € 99 diventa da € 51 a € 100.
La sanzione da € 76 a € 308 diventa da € 77 a € 310.
La sanzione da € 80 a € 318 diventa da € 81 a € 321.
La sanzione da € 80 a € 323 diventa da € 81 a € 326.
La sanzione da € 82 a € 328 diventa da € 83 a € 331.
La sanzione da € 83 a € 329 diventa da € 84 a € 332.
La sanzione da € 84 a € 335 diventa da € 85 a € 338.
La sanzione da € 99 a € 201 diventa da € 100 a € 203.
La sanzione da € 105 a € 422 diventa da € 106 a € 425.
La sanzione da € 126 a € 252 diventa da € 127 a € 254.
La sanzione da € 154 a € 616 diventa da € 155 a € 621.
La sanzione da € 155 a € 622 diventa da € 156 a € 627.
La sanzione da € 156 a € 626 diventa da € 157 a € 631.
La sanzione da € 159 a € 639 diventa da € 160 a € 644.
La sanzione da € 160 a € 641 diventa da € 161 a € 646.
La sanzione da € 162 a € 646 diventa da € 163 a € 651.
La sanzione da € 163 a € 653 diventa da € 164 a € 658.
La sanzione da € 163 a € 658 diventa da € 164 a € 663.
La sanzione da € 168 a € 674 diventa da € 169 a € 679.
La sanzione da € 211 a € 843 diventa da € 213 a € 850.
La sanzione da € 216 a € 432 diventa da € 218 a € 435.
La sanzione da € 264 a € 1.054 diventa da € 266 a € 1.062.
La sanzione da € 284 a € 1.133 diventa da € 286 a € 1.142.
La sanzione da € 294 a € 1.174 diventa da € 296 a € 1.183.
La sanzione da € 316 a € 1.265 diventa da € 319 a € 1.275.
La sanzione da € 318 a € 1.272 diventa da € 321 a € 1.282.
La sanzione da € 324 a € 1.294 diventa da € 327 a € 1.304.
La sanzione da € 331 a € 1.324 diventa da € 334 a € 1.335.
La sanzione da € 353 a € 1.762 diventa da € 356 a € 1.776.
La sanzione da € 369 a € 1.476 diventa da € 372 a € 1.488.
La sanzione da € 385 a € 1.539 diventa da € 388 a € 1.551.
La sanzione da € 398 a € 1.596 diventa da € 401 a € 1.609.
La sanzione da € 403 a € 1.617 diventa da € 406 a € 1.630.
La sanzione da € 410 a € 1.643 diventa da € 413 a € 1.656.
La sanzione da € 419 a € 1.682 diventa da € 422 a € 1.695.
La sanzione da € 422 a € 1.686 diventa da € 425 a € 1.699.
La sanzione da € 527 a € 2.108 diventa da € 531 a € 2.125.
La sanzione da € 662 a € 2.650 diventa da € 667 a € 2.671.
La sanzione da € 705 a € 3.526 diventa da € 711 a € 3.554.
La sanzione da € 765 a € 3.076 diventa da € 771 a € 3.101.
La sanzione da € 769 a € 3.079 diventa da € 775 a € 3.104.
La sanzione da € 770 a € 3.086 diventa da € 776 a € 3.111.
La sanzione da € 772 a € 3.115 diventa da € 778 a € 3.140.
La sanzione da € 802 a € 3.212 diventa da € 808 a € 3.238.
La sanzione da € 808 a € 3.234 diventa da € 814 a € 3.260.
La sanzione da € 821 a € 3.287 diventa da € 828 a € 3.313.
La sanzione da € 841 a € 3.366 diventa da € 848 a € 3.393.
La sanzione da € 895 a € 3.578 diventa da € 902 a € 3.607.
La sanzione da € 939 a € 3.758 diventa da € 947 a € 3.788.
La sanzione da € 1.054 a € 3.162 diventa da € 1.062 a € 3.187.
La sanzione da € 1.054 a € 4.216 diventa da € 1.062 a € 4.250.
La sanzione da € 1.174 a € 11.741 diventa da € 1.183 a € 11.835.
La sanzione da € 1.324 a € 5.302 diventa da € 1.335 a € 5.344.
La sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 diventa da € 1.388 a € 13.876.
La sanzione da € 1.761 a € 7.045 diventa da € 1775 a € 7.101.
La sanzione da € 1.818 a € 7.276 diventa da € 1.833 a € 7.334.
La sanzione da € 1.865 a € 7.460 diventa da € 1.880 a € 7.520.
La sanzione da € 1.941 a € 7.767 diventa da € 1.957 a € 7.829.
La sanzione da € 1.988 a € 7.953 diventa da € 2.004 a € 8.017.
La sanzione da € 2.650 a € 10.604 diventa da € 2.671 a € 10.689.
La sanzione da € 4.696 a € 18.785 diventa da € 4.734 a € 18.935.
La sanzione da € 10.793 a € 16.189 diventa € 10.879 a € 16.319.
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Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Testo del decreto ministeriale.