Inps: rivalutazione pensioni per l’anno 2015

Circolare INPS n. 1 del 9 gennaio 2015.
A cura della Redazione.
Inps: rivalutazione pensioni per l’anno 2015
Aggiornate le tabelle con la perequazione provvisoria delle pensioni per il 2015 e quella definitiva per il 2014.
Lunedi 12 Gennaio 2015

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, relativa alla perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2014 e alla perequazione provvisoria per l’anno 2015.

Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fissato nella misura del 1, 1 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva per l’anno 2014.

Una volta rideterminato l’importo di pensione effettivamente spettante per l’anno 2014, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l’anno 2015.

Il suddetto decreto ha pertanto fissato nella misura dello 0, 3 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2015.

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2014 e previsionale per l’anno 2015, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Si ricorda che anche quest’anno la certificazione fiscale (CUD 2015) sarà rilasciata esclusivamente attraverso il canale telematico con le modalità descritte dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

Fonte: INPS

NOTA:

E’ stata aggiornata l’applicazione di calcolo della pensione di reversibilità per tener conto dei nuovi limiti di reddito provvisori e definitivi.

Si precisa inoltre che i limiti di reddito provvisori utilizzati nell’applicazione ai fini della cumulabilità con il reddito del coniuge, stabiliti ogni anno con decreto ministeriale e recepiti dall’INPS per la predisposizione delle tabelle, sono suscettibili di variazioni.

Per il 2014, ad esempio, la perequazione provvisoria era stata fissata inizialmente nella misura del 1, 2 % contro l’ 1, 1 % definitivo.

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