Com'è noto l'art. 6 della L. 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di concludere convenzioni di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Al riguardo si sono susseguite circolari e note esplicative da parte del Ministero per chiarire e/o integrare alcuni aspetti della nuova normativa, inclusa la questione della applicabilità o meno alle nuove procedure della sospensione feriale dei termini, che, si ricorda, è stata ridotta a 31 gg. (dal 1 al 31 agosto) rispetto ai precedenti 46 (v. articolo pubblicato).
Con nota del 13/03/2015 il Ministero, in risposta al suddetto quesito, ha escluso che sia applicabile alle suddette procedure la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale proprio in considerazione della loro dichiarata natura non giurisdizionale.