Martedi 18 Agosto 2015 |
Dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/07/2015 (v. articolo pubblicato), con la quale l'Ente ha chiarito che sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa gli accordi conclusi dai coniugi in sede di negoziazione assistita di cui all'art. 6 comma 2 della L. 162/2014 (per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio), nei giorni scorsi è intervenuto anche il Ministero della Giustizia con la nota n. 111198 del 29/07/2015 in materia di contributo unificato in relazione ai medesimi accordi.
In tale nota, che è stata inviata alle Corti di Appello con richiesta di divulgazione agli uffici giudiziari, il Ministero specifica quanto segue:
1) Per quanto riguarda il procedimento avanti al Procuratore della Repubblica, al quale viene inviato a cura degli avvocati la convenzione di negoziazione assistita per il nulla osta, si prevede nella nota la creazione presso ogni segreteria di un “registro di comodo” (in attesa di quello ufficiale) ove saranno annotati i dati essenziali di ciascun procedimento (nome delle parti, degli avvocati, tipo di accordo ecc).
2) Le segreterie dovranno inoltre predisporre un archivio per custodire la copia conforme, in quanto l'originale deve essere restituito all'avvocato per la successiva trasmissione all'ufficiale di stato civile;
3) Quanto alla obbligatorietà o meno del versamento del contributo unificato per la iscrizione a ruolo del procedimento nella fase avanti all'ufficio del P.M., il Ministero, in linea con quanto chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, ritiene che tale contributo non sia dovuto, in quanto il P.M. svolge una funzione di controllo e verifica di natura amministrativa, in linea con la ratio della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia in oggetto;
4) Analogamente, tale esenzione si applica anche nel caso di prosecuzione del procedimento avanti al Presidente del Tribunale: tale fase non ha una propria autonomia, ma non è altro che la prosecuzione, del tutto eventuale, del medesimo procedimento.
5) Per le medesime ragioni, non sono dovuti nemmeno i diritti di copia per il rilascio del nulla osta o autorizzazione che il P.M. appone sull'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita.