Con l' ordinanza n. 14727 del 14/07/2015 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge che se ne allontana in via definitiva, in presenza di figli maggiorenni (anche non autosufficienti).
La vicenda giudiziaria prende le mosse da un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da parte dell'ex marito, che chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in cui abitavano la ex moglie e la figlia maggiorenne, prima che la prima se ne allontanasse definitivamente.
Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, accolgono le richieste del proprietario dell'immobile e condannano le due convenute, madre e figlia, al rilascio dell'immobile.
La figlia, maggiorenne e non autosufficiente, propone ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, rigetta il ricorso rilevando che già la Corte Costituzionale nel 2008 aveva ritenuto la legittimità dell'art. 154 quater c.c. (oggi 337 sexies c.c.) laddove la norma prevede la revoca dell'assegnazione quando il coniuge cessi di abitare nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso di specie, precisa la Corte, dal momento che la moglie assegnataria si è trasferita stabilmente altrove, è conseguenza inevitabile la revoca della assegnazione della casa coniugale.
Per quanto riguarda la posizione della figlia maggiorenne priva di reddito, per gli Ermellini ella è legittimata a chiedere ai genitori (ed eventualmente agire nei loro confronti) per ottenere un mantenimento che le consenta di procurarsi un nuovo alloggio.
Peraltro, conclude la Corte, il padre, tornato nella disponibilità dell'immobile prima occupato dall'ex coniuge, ha accresciuto la propria disponibilità economica, e pertanto è in grado di aiutare economicamente la figlia anche per assicurarle un alloggio ove abitare.