Com'è noto, all'art. 9 del D.L. n. 83/201, convertito in legge in data 05/08/2015, sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente."
Dalla lettura del testo dell'emendamento, peraltro poco chiaro, si è diffusa nell'Avvocatura la preoccupazione che il Ministero intendesse introdurre un “doppio binario” obbligatorio, ossia gravare gli avvocati dell'onere di depositare gli atti non solo per via telematica ma anche in forma cartacea; non più semplice “cortesia” quindi, ma vero e proprio obbligo.
Il Ministero con un comunicato stampa del 4 agosto 2015, ha specificato che l'emendando decreto ministeriale avrà lo scopo di assicurare una più corretta gestione delle copie cartacee che vengono depositate in cancelleria, a prescindere dai vari protocolli invalsi nella prassi dei vari tribunali.
Tale provvedimento detterà alle cancellerie le regole su come acquisire e conservare il materiale cartaceo che verrà prodotto ai sensi della legge vigente (art. 16 bis D.L. 179/2012) mentre indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più accettate e gestite dalle cancellerie.
Le cancellerie, quindi, saranno deputate ad accettare e gestire le sole copie cartacee che verranno depositate ai sensi dell'art. 16 bis (es: commi 8 e 9: “Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.”) ma sembra escluso (almeno così ci si auspica) il doppio binario obbligatorio.
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