Separazione e divorzio: esenzioni anche per gli accordi raggiunti in negoziazione.

Separazione e divorzio: esenzioni anche per gli accordi raggiunti in negoziazione.
Lunedi 27 Luglio 2015

A seguito di una istanza di interpello ex art. 11 L. 212/2000 da parte di uno studio legale, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/E del 16/07/2015 ha chiarito in merito alla obbligatorietà o meno di versare l'imposta di registro nel caso in cui sia conclusa tra i coniugi una convenzione con trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita.

L' Agenzia delle Entrate, nel parere, ricorda che “ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 898/70, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

In considerazione di ciò, tali agevolazioni sono riferibili a tutti gli atti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'esenzione, peraltro, specifica l'Agenzia, deve ritenersi applicabile sia agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi (compresi i trasferimenti mobiliari e/o immobiliari) sia a quelli aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che esso è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Premesso quanto sopra, l'Agenzia nel proprio parere giunge alle seguenti considerazioni:

a) In base all'art. 6 comma 3 l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio, tant'è che, previo controllo del P.M., possono essere annotati negli atti di stato civile.

b) Data la parificazione, per l'Agenzia deve ritenersi applicabile anche a detti accordi l'esenzione di cui al predetto art. 19 della L. 74/87, a condizione che dal testo dell'accordo, ritenuto regolare dal P.M., emerga che le disposizioni patrimoniali ivi contenute siano “funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”

 

Scarica la Risoluzione n. 65/E 

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