La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11870/2015 affronta nuovamente la questione della funzione dell'assegno di divorzio in rapporto all'esigenza del coniuge “più debole” di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sia in primo che in secondo grado i giudici, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingono l' istanza della moglie di vedersi riconosciuto il diritto di percepire l'assegno di divorzio a carico dell'ex marito: a sostegno della richiesta di assegno, l' istante evidenziava che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado - in quanto impossidente e priva di lavoro - di mantenere detto tenore di vita.
Precisava inoltre che l'ex marito, che conviveva con altra persona, dalla quale aveva avuto un figlio, si era licenziato dal lavoro al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l'indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore.
La Corte di Appello, in linea con la decisione del tribunale, ritenendo che la moglie non avesse provato adeguatamente i propri assunti, concludeva per l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale, rilevandosi, da un lato, che la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l'appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro.
Viene proposto ricorso per Cassazione, e tra i motivi di doglianza la ricorrente adduce che la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato il tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prive di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida, né valutato il comportamento dell'ex marito.
In secondo luogo la Corte aveva violato l'obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria.
In merito alla prima censura, la Corte rileva che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto non provata una condizione deteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita.
Infatti, per gli ermellini, la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa ricorrente, ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, uniformandosi quindi ai principi affermati dalla Corte in merito ai criteri di attribuzione dell'assegno di divorzio.
Come più volte sostenuto dai giudici di legittimità, “per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore “.
In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di "adeguatezza", la corte territoriale ha correttamente evidenziato la totale carenza di elementi probatori inerenti all'impossibilità oggettiva della ricorrente di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e dal mancato assolvimento dell'onere della prova discende il rigetto dell'istanza.
Quanto, poi, alla censura circa il mancato esercizio dei poteri di accertamento tramite la polizia tributaria, in deroga al principio dell'onere della prova, la Corte la ritiene infondata e al riguardo precisa che il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza "esplorativa).