Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2009 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T.F. e G.F., rigettando la domanda di assegno avanzata da quest'ultima.
1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, pronunciando sull'impugnazione proposta dalla G., ha confermato la decisione di primo grado.
L'appellante aveva sostenuto che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado - in quanto impossidente e priva di lavoro, di mantenere detto tenore di vita, mentre il T., che conviveva, nell'abitazione della stessa, con tale Gi., dalla quale aveva anche avuto una figlia, si sarebbe collocato a riposo al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma avrebbe in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l'indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore a quella della G., come dimostrato anche dal possesso e dal mantenimento di un'autovettura.
1.2 - La corte territoriale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, nè aveva adeguatamente dimostrato, al di là di mere asserzioni, la natura e gli emolumenti derivanti dalle attività lavorative che pur aveva ammesso di esercitare, sia pure in maniera saltuaria, mentre la deduzione circa la convivenza del T. con la nuova compagna, se da un lato comportava, per la nascita di una figlia, un deterioramento della sua condizione economica, dall'altro era smentita dalla documentazione anagrafica acquisita.
Quanto alle dimissioni del T., si è rilevato che costui aveva dimostrato di averle rassegnate all'indomani di una contestazione disciplinare e che, in ogni caso, aveva fornito la prova, con idonea documentazione, di essere disoccupato. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter