Decreto giustizia: le novita' sulla negoziazione assistita

Decreto giustizia: le novita' sulla negoziazione assistita

Pubblicata in gazzetta la legge di conversione del D.L. 132/2014. Confermata la negoziazione assistita con diverse novità

Giovedi 13 Novembre 2014

La legge di conversione del D.L. 132/2014 è stata pubblicata nella G.U. n. 261 ed è la L. 162 del 10/11/2014; essa ha confermato anche l'istituto della negoziazione assistita, disciplinata al Capo II della legge, così come ha confermato tale procedura come condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Capo II – Procedura di Negoziazione Assistita

Rispetto al testo originario del decreto legge, la legge di conversione ha introdotto alcune novità, che evidenziamo qui di seguito:

1) Innanzitutto, in sede di conversione è stata prevista l'assistenza da parte di uno o più avvocati, in luogo di un solo avvocato; infatti all'art. 2 si legge “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.”.

2) All'art 2 comma 2 punto a) è stabilito che il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura non deve essere in ogni caso inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; è stato quindi aggiunto il termine di durata massima di tre mesi, eventualmente prorogabile; inoltre al punto b) la legge aggiungeche la procedura non può vertere in materia di lavoro;

3) L'art. 5 in tema di esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione prevede che l'accordo debba essere integralmente trascritto nel precetto ex art. 480 secondo comma cpc.

 

La negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio:

L'articolo 6 disciplina in particolare la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In questo settore le novità introdotte dalla legge di conversione, rispetto al testo del decreto legge, sono particolarmente rilevanti e delicate, anche in relazione alla materia trattata.

1) Innanzitutto è stato chiarito che la negoziazione assistita in tale materia deve essere svolta da almeno un avvocato per parte.

2) La facoltà di avvalersi della procedura di negoziazione assistita è stata estesa anche alle coppie con figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, modificando la disposizione precedente che limitava tale possibilità alle coppie senza figli minori ecc.

Ci sono però delle differenze sotto il profilo procedurale:

a) Nel primo caso, ossia coppie con figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ossia economicamente non autosufficienti, “l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3”.

b) Nel secondo caso, ossia coppie senza figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3”.

NOTA: nell'ipotesi sub a) primo periodo, non è ben chiaro con quali modalità (via PEC, via fax, .....) ed entro quali termini il P.M. debba trasmettere ai legali la sua autorizzazione all'accordo raggiunto, mentre per l'ipotesi di dissenso la legge prevede dei termini precisi (anche se non a pena di decadenza, mi sembra di capire...). Una previsione esplicita e chiara di termini e decorrenze, che non dia adito a dubbi o interpretazioni varie, sarebbe quanto meno opportuna, in considerazione del fatto che gli avvocati hanno “la spada di Damocle” della sanzione, di cui al comma 3, che è stata confermata in sede di conversione.

 

3) La legge di conversione ha aggiunto, rispetto al testo precedente, alcune clausole da inserire nell'accordo:  “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

4) In relazione all'obbligo a carico dell'avvocato della parte (di uno solo o di tutti?) di trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5, il legislatore ha ridotto la sanzione amministrativa pecuniaria, che adesso va da euro 2.000 ad euro 10.000. (anziché da euro 5.000,00 a euro 50.000).

Infine una riflessione personale: al di là dell'importo, era davvero necessario prevedere una sanzione a carico dell'avvocato, per indurlo ad adempiere degli oneri nell'interesse dei propri assistiti? Purtroppo l’assoluta mancanza di rispetto per la dignità e la professionalità di tanti avvocati traspare dalle nuove norme che sono state accolte come la panacea di tutti i mali della giustizia, e non ci si deve stupire se qualche giornalista, in riferimento all'istituto dell'arbitrato affidato agli avvocati,  a priori parla già  di arbitri corruttibili !

 

Prossimo capitolo: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile.

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