Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, dichiarando superato quanto precisato in una precedente risoluzione che ribadiva l’applicabilità dell’esenzione per le sole cause dinanzi al giudice di pace.
Venerdi 14 Novembre 2014 |
L’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, ha inteso fornire un chiarimento definitivo in merito all’applicabilità del regime di esenzione dall’ imposta di registro e di bollo così come previsto dall’ art. 46 della L. 374/1991.
La citata legge, che come noto ha introdotto nell’ordinamento giudiziario la figura del giudice di pace, stabilisce che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.
La stessa agenzia delle Entrate aveva inizialmente precisato (nella risoluzione n. 48 del 18 aprile 2011) che tale disposizione trovava applicazione solo in primo grado, ovvero per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso tali provvedimenti.
Nella risoluzione 97/E l’Agenzia delle Entrate, superando quanto stabilito in precedenza, ha esteso il regime di esenzione per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad € 1.033,00, anche ai successivi gradi di giudizio.
La decisione prende le mosse dalla recente giurisprudenza, con particolare riguardo alla Sentenza della Cassazione n. 16310 del 16 luglio 2014, cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore.
In questa sentenza i giudici di legittimità affermano che, “…appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell’art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale”.
Nella recente circolare l’Agenzia della Entrate ha stabilito quindi che: “in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le richiamate sentenze e del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato con nota n. 322080 del 28 luglio 20142, in ordine alla condivisibilità delle affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, si ritiene che il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.”
Ricordiamo infine che tale disposizione non riguarda il contributo unificato, che continuerà ad essere versato anche per tali cause, secondo quanto previsto dalle tabelle vigenti.