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L'anticipazione forfettaria, meglio conosciuta come "marca da 27" (prima erano 8 euro), è versata, unitamente al contributo unificato, dalla parte che si costituisce per prima in giudizio e costituisce una sorta di rimborso anticipato dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica.
Riportiamo di seguito la normativa di riferimento.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Testo aggiornato al: 25-6-2014
ART. 30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
AGGIORNAMENTO
Il comma 416 dell' art. 1 della Legge Stabilità 2014 ha stabilito che: “Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»”.
Riportiamo per comodità il testo della citata Legge n. 319/1958
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.
Articolo unico.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.
AGGIORNAMENTO
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".
Riportiamo per comodità il testo del comma 1-bis dell’art. 9 del TU sulle spese di giustizia.
Art. 9, comma 1-bis DPR 115/2002
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchè per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 (ammissione al gratuito patrocinio n.d.r.), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.
AGGIORNAMENTO
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonchè ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Esenzione in base al valore della controversia
Le anticipazioni forfettarie non sono dovute per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera la soglia di € 1033,00.
Lo prevede espressamente l’art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 64 che recita:
Art. 46 - Regime fiscale
1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
NOTA:
La soglia di esenzione della marca da 27 è rimasta € 1033,00 nonostante che la legge 7 aprile 2003, n. 63 avesse modificato l'art 10, comma 4 (ora abrogato), e l'art. 13 lettera a) del DPR 115/02 - T.U. sulle spese di giustizia - elevando il limite di esenzione previsto per il contributo unificato da euro 1.033 ad euro 1.100.
A questo proposito si veda la nota del Ministero della Giustizia
Va precisato comunque che tale limite è stato successivamente abrogato ma il valore di esenzione per le anticipazioni forfettarie è rimasto inalterato.
AGGIORNAMENTO:
Risoluzione 97/E 2014 su imposta di registro per cause fino a € 1.033,00.