Indice:
Versamento del contributo unificato
Rimborso del contributo unificato
Il contributo unificato nel Testo Unico
Art. 9 - Contributo unificato
Art. 10 - Esenzioni
Art. 11 - Prenotazione a debito del contributo unificato
Art. 12 - Azione civile nel processo penale
Art. 13 - Importi
Art. 14 - Obbligo di pagamento
Art. 15 - Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
Art. 16 - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Art. 17 - Variazione degli importi
Art. 18 - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato
Cos’è il contributo unificato
Il contributo unificato è una tassa introdotta nel Maggio del 2002 che i cittadini devono pagare allo Stato per l’iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie.
Si tratta di un contributo che, nell’ambito delle spese di giustizia, ha sostituito una serie di tributi e diritti, tra cui l’imposta di bollo e la tassa d’iscrizione a ruolo, ma non altri, come i diritti di copia e le anticipazioni forfettarie.
L’importo del contributo unificato è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi, e dipende dal valore e del tipo di causa (vedi tabella aggiornata).
Abbiamo predisposto su questo sito un semplice calcolatore che fornisce l’importo del C.U. in base al valore della causa ed al tipo di procedimento giudiziario.
Versamento del contributo unificato
Il pagamento del contributo può essere effettuato presso:
- le tabaccherie e gli agenti della riscossione che stampano un apposito contrassegno adesivo, dotato di un numero identificativo (con codice a barre) a conferma dell’avvenuto pagamento;
- gli uffici postali utilizzando il bollettino appositamente predisposto;
- le banche, tramite il Modello F23.
Con l’introduzione del PCT (processo civile telematico), il pagamento del contributo unificato può essere effettuato online dagli “addetti ai lavori” tramite alcuni circuiti bancari che, per il momento, sono in numero limitato.
La procedura al momento più diffusa nell’ambito del PCT è quella di inserire gli estremi dell’identificativo del C.U. all’interno della ‘busta xml’ contenente gli atti, e allegare l'immagine scannerizzata dell’attestazione di versamento, che devono comunque essere consegnati fisicamente in cancelleria dopo aver inoltrato l’atto per via telematica.
Rimborso del contributo unificato
E' possibile richiedere il rimborso nei seguenti casi:
- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio etc.
Per maggiori informazioni leggi questo articolo.
Il contributo unificato nel T.U.
Riportiamo di seguito gli articoli del DPR 115/2002, meglio noto come Testo Unico sulle Spese di Giustizia, che disciplinano il contributo unificato.
N.B. Sono evidenziate in grassetto le modifiche più recenti ed i relativi provvedimenti indicati nelle note.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
PARTE II
VOCI DI SPESA
Testo aggiornato al: 25-6-2014
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario
Art. 9 (L) - Contributo unificato
1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (1), secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchè per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 (1).
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(1) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 37, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 9, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonchè il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2).
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.
Testo originaro abrogato:
"4. Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500."
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.
Testo originaro abrogato:
"5. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione"
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.
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(2) Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264) ha disposto (con l'art. 17, comma 8-bis) la modifica dell'art. 10, comma 1.
Art. 11 (L) - Prenotazione a debito del contributo unificato
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Art. 12 (L) - Azione civile nel processo penale
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
Art. 13 (L) - Importi (3)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonchè per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.
Testo originaro abrogato:
"Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30"
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
Testo originaro abrogato:
Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
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(3) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera a); (con l'art. 53, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera b); (con l'art. 53, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera c); (con l'art. 53, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera d); (con l'art. 53, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera e); (con l'art. 53, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera f); (con l'art. 53, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera g); (con l'art. 53, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 13, comma 2; (con l'art. 53, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 13, comma 5.
Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello (4), ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.
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(4) La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 598, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 3-bis.
Art. 15 (R) - Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista (5).
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(5) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 21, comma 5) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 16.
Art. 17 (L) - Variazione degli importi
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Art. 18 (L) - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali (6), non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonchè per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
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(6) La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 486) la modifica dell'art. 18, comma 1.