Pubblicato sulla G.U. Del 24/06/2014 n. 114 serie generale il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.
Il Capo II, dal titolo “Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico” è interamente dedicato al PCT, e conferma in gran parte le disposizioni contenute nella bozza, che avevamo anticipato in questo articolo.
Qui di seguito si richiamano le principali norme del D.L. in materia di processo civile telematico:
Art. 44.
1. Obbligatorietà del deposito telematico esclusivamente per i procedimenti davanti al tribunale ordinario iniziati a partire dal 30/06/2014, mentre per i procedimenti iniziati prima di tale data il deposito telematico sarà obbligatorio a decorrere dal 31/12/2014: fino a tale data, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti sarà facoltativo, però se l'avvocato dovesse optare per tale modalità, il deposito si perfezionerà esclusivamente con essa (quindi, in quest'ultimo caso, non sarà possibile il “doppio canale” cartaceo e telematico).
E' fatta salva la possibilità che il Ministro della giustizia, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, il CNF e i consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, anticipi con uno o più decreti il termine per il deposito telematico anche per i procedimenti iniziati prima del 30/06/2014.
Per i processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la obbligatorietà del deposito telematico si applicherà successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
2. Obbligatorietà del deposito telematico anche per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, avanti alle corti di appello a decorrere dal 30/06/2015.
Art. 45.
Come anticipato nella bozza, la norma in commento, modificando l'art. 126 secondo comma c.p.c., prevede che il processo verbale dell'udienza sia sottoscritto dal solo cancelliere, che ne darà lettura agli eventuali altri intervenuti; per quanto riguarda la deposizione dei testimoni, il D.L. modifica l'art. 207 secondo comma, nel senso che i testimoni e/o le parti non dovranno più sottoscrivere le dichiarazioni rese in udienza.
Inoltre, modificando l'art. 133 secondo comma c.p.c., è confermata la comunicazione del testo integrale della sentenza e non del solo dispositivo a cura della cancelleria alle parti costituite.
Art. 46.
Con modifiche alla L. 21/01/1994 n. 53 in materia di notificazioni a cura degli avvocati, tale disposizione, nel prevedere la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di PEC, elimina, per tale modalità, la preventiva autorizzazione da parte del consiglio dell'ordine di appartenenza, nonché il pagamento dell'importo della marca previsto dall'art. 10 della legge citata.
Art. 48.
Con riguardo al processo esecutivo, Il D.L., modificando l'art. 530 c.p.c., prevede la vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche.
Art. 51.
Tale norma conferma quanto già anticipato in sede di bozza, con una importante novità in tema di “capienza” della busta telematica:
Art. 52.
In materia di potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, il decreto, confermando le anticipazioni, prevede che “il difensore, il CTU, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche, degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico....Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e muniti dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale”.
Tale disposizione, si specifica nel decreto, non si applica agli atti processuali contenenti provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate.
N.B.: Una conseguenza importante di tale previsione è la modifica al D.P.R. 115/2002, nella parte in cui si prevede che per le copie senza certificazione di conformità estratte dal fascicolo informatico nonché per le copie autentiche non sono più dovuti i diritti di copia.
Purtroppo il legislatore non ha potuto o voluto rinunciare all'ennesimo aumento dell'importo del Contributo Unificato, nonostante che da più parti si fosse auspicato un passo indietro del Governo sul punto.