Processo Civile Telematico: aumenta il Contributo Unificato

Processo Civile Telematico: aumenta il Contributo Unificato
In vigore da oggi il decreto che stabilisce l'aumento del contributo unificato per coprire le minori entrate derivanti dall’attuazione del PCT. Possibili rincari anche in futuro.
Mercoledi 25 Giugno 2014

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 144 del 24/06/2014 il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

Tra le norme che riguardano l’introduzione del PCT, l’articolo 53 (norma di copertura finanziaria) stabilisce una serie di aumenti “a pioggia” per il contributo unificato che si attestano intorno al 15%.

 

Aggiornata l’applicazione di calcolo con la relativa tabella.

 

Questo aumento del contributo unificato è l’ultimo, almeno per ora, di una lunga serie di rincari che si sono susseguiti negli ultimi tre anni con motivazioni sempre diverse (vedi tutti gli articoli sul contributo unificato).

 

Ma qual è il nesso tra contributo unificato e processo civile telematico?

Apparentemente nessuno, almeno in linea teorica, ma al comma 1 dell’art. 53 si legge che lo scopo degli aumenti è quello di compensare le minori entrate derivanti dall’attuazione del PCT e in particolare di alcune modifiche al T.U. sulle spese di giustizia che riguardano i diritti di copia.

E’ stata confermata, infatti, l’esclusione dei diritti di copia con e senza certificazione di conformità per i documenti estratti dal fascicolo informatico da parte dei soggetti abilitati che porterà un risparmio per i cittadini, ma anche un minor introito per le casse dello Stato, e pertanto bisognava trovare subito “la copertura finanziaria”.

Ecco quindi il nesso mancante ed anche una nuova motivazione da aggiungere “alla collezione”.

 

E così, quella che poteva essere considerata a tutti gli effetti forse l’unica notizia positiva degli ultimi anni nell’ambito delle spese di giustizia, viene ad essere completamente vanificata.

 

E’ ovvio che l’introduzione di nuove tecnologie nel mondo giudiziario, oltre a modernizzare e snellire le procedure, può consentire di ridurre sensibilmente i costi della giustizia.

Era prevedibile quindi che, venendo a mancare il motivo principale per la riscossione dei diritti di copia, ossia la compensazione economica dei costi legati alla produzione delle copie cartacee ed al lavoro delle cancellerie, il “diritto di copia” sarebbe presto divenuto obsoleto, con minori entrate per le casse dello Stato.

Ma se una volta tanto che si ottiene un vantaggio di tipo economico lo si annulla completamente con una norma contraria allora c’è da chiedersi che senso abbia spingere così tanto per la tecnologia.

E’ chiaro che, se le stime sul mancato introito sono corrette - e non abbiamo motivo di dubitarne - nel complesso non dovrebbe esserci nessun aggravio di spesa, ma è altrettanto vero che non vi sarà neppure alcun risparmio per i cittadini.

 

Ma se i calcoli sono giusti, allora perché inserire nell’art. 53 il comma 2 che prevede la possibilità per il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, di aumentare ulteriormente il contributo unificato, in qualunque momento e con semplice decreto, nel caso in cui le mancate entrate fossero state sottostimate?

Naturalmente al comma 2 si parla solo di un possibile aumento del contributo unificato. E se invece i mancati incassi fossero stati sovrastimati, chi ridurrà il contributo unificato?

 

Di seguito gli articoli che dispongo gli aumenti e l'entrata in vigore del decreto:


 

Art. 53

(Norma di copertura finanziaria)

 

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;

d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;

e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 54

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo (25 giugno 2014 ndr) a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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