Tasso di Usura: aggiornate le soglie per il terzo trimestre 2014

Banca d'Italia: comunicato stampa del 26 giugno 2014.
A cura della Redazione.
Tasso di Usura: aggiornate le soglie per il terzo trimestre 2014
Aggiornamento dei tassi soglia per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2014.
Venerdi 27 Giugno 2014

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 25 giugno 2014 con Decreto Ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2014 (cfr. tabella allegata). I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011 (1).

Le segnalazioni sono inviate dagli intermediari alla Banca d’Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate nell’agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca (2) nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009.
Come previsto dall’art. 2 della legge 108 / 1996, si è tenuto conto delle decisioni di politica monetaria assunte dalla BCE per apportare sui tassi rilevati una correzione al ribasso pari alla media delle variazioni del tasso BCE negli ultimi due trimestri (-2 basis point).
I tassi effettivi globali medi (TEGM) registrati nel primo trimestre del 2014 presentano le variazioni più consistenti per le seguenti categorie:

  • - sono in diminuzione i tassi degli scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro (-38 bp) e quelli del factoring fino a 50.000 euro (-20 bp).
  • - risultano invece in aumento i tassi del leasing immobiliare a tasso fisso (+64 bp) e quelli del leasing strumentale fino a 25.000 euro (+50 bp).

 

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Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti dagli intermediari, si riportano i dati medi di sistema per il primo trimestre 2014, aggregati in tre categorie di operazioni.
In proposito, si rammenta che la legge 108 / 96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto [...] all'opera di mediazione” (3). La rilevazione statistica evidenzia una notevole variabilità dei compensi percepiti, a volte determinata dalle differenti attività svolte dai mediatori per ciascuna tipologia di finanziamento.

 

Compenso di mediazione (3) percepito dai soggetti iscritti all'albo dei Mediatori Creditizi ex art. 16 della L. 108/96 percentuale sul capitale finanziato - dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse tramite mediatori nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2013:

 

Finanziamenti alle imprese 
1,41 %
Finanziamenti alle famiglie  
5,21 %
Mutui ipotecari 
2,73 %

 

NOTE:

1) Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

2) Le Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia.

3) La legge non stabilisce un parametro massimo per gli oneri di mediazione, differentemente da quanto avviene per i tassi effettivi globali medi.

 

Fonte: Banca d'italia

 


APPLICAZIONE per il CALCOLO del TASSO di USURA

I nuovi tassi soglia sono stati inseriti nella nostra applicazione gratuita per il calcolo e la verifica istantanea del superamento del tasso di usura.

Per le note metodologiche sulle tipologie di operazioni finanziarie e sulla determinazione del tasso soglia vedi si rimanda al Decreto pubblicato.

Il prossimo aggiornamento dei tassi di usura è previsto per la fine di dicembre 2014.

 


INTERESSI MORATORI

Art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013

"4. I tassi effettivi globali medi (TEGM) di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali."

 

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