Cassazione. Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa.

Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 11516 del 23/05/2014.
Cassazione. Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa.
Venerdi 4 Luglio 2014

In sede di separazione personale giudiziale, il marito chiede che sia dichiarata la separazione con addebito alla moglie, la quale, in violazione del dovere di fedeltà, aveva iniziato una relazione adulterina diversi mesi prima di depositare in tribunale la domanda di separazione.

La Corte di Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, accertava la responsabilità della moglie e dichiarava la separazione con addebito alla stessa, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento.

Secondo la Corte di Appello, l'addebito della separazione era da ricollegarsi direttamente alla prova documentale, fornita dal marito, della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, dai quali risultava evidente la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; d'altro canto, secondo la Corte, la moglie non era riuscita a provare che la crisi coniugale fosse anteriore all'adulterio, non ritenendo sufficienti a configurare la intollerabilità della convivenza, da ritenersi un “mero simulacro”, né i generici litigi fra i coniugi, né la circostanza che la coppia dormisse in camere separate.

Proposto ricorso per Cassazione, la moglie, tra i vari motivi, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto, nel contestare la relazione investigativa acquisita in giudizio, ne eccepisce la rilevanza da un punto di vista probatorio, in quanto era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, e l'investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, con la conseguenza che non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11516 del 23/05/2014, nel rigettare il ricorso, affronta, tra i vari motivi, anche quello relativo all'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, evidenziandone la liceità.

Infatti in diverse occasioni la Corte ha affermato la ammissibilità e rilevanza di tale condotta, sia nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167), sia in materia familiare, ove la Corte si è limitata ad affermare solamente la non ripetibilità delle relative spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il giudice territoriale non si è limitato a dare credito a mere deduzioni dell'investigatore privato, ma, al contrario, si è basato su dati del tutto oggettivi: ha potuto accertare, infatti, sulla base dei tabulati telefonici e delle fotografie contenute nella relazione, che la violazione del dovere di fedeltà era effettivamente anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), e che la relazione extra coniugale aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito alla moglie responsabile, dal momento che la donna non era riuscita a provare in concreto che l'adulterio era sopravvenuto  in un contesto familiare già irrimediabilmente disgregato (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

 

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