Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 11516 del 23/05/2014

Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 11516 del 23/05/2014
Separazione dei coniugi - Separazione in genere.
Venerdi 4 Luglio 2014

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 agosto 2012, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato l'addebito della separazione ad M.A., escludendone il diritto all'assegno di mantenimento e dichiarando inammissibile la domanda di alimenti proposta dalla medesima, per il resto confermando la sentenza di primo grado.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l'addebito della separazione derivasse dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, i quali palesavano la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; nè questa aveva provato l'anteriorità della crisi coniugale, posto che i generici litigi fra i coniugi, dalla stessa dedotti, rappresentano accadimenti fisiologici nella vita di coppia inidonei da soli a configurare l'intollerabilità della convivenza, mentre la circostanza dell'uso di camere separate non appariva giustificata dalla dedotta ragione della esistenza di una convivenza solo formale.

Ha aggiunto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 10 novembre 2011, la M. non aveva ripetuto la domanda di addebito della separazione al marito, nè le istanze istruttorie, da ritenersi quindi implicitamente rinunciate, anche tenuto conto della concorde rinuncia operata al deposito delle comparse conclusionali.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M. A., affidato a sette motivi. Resiste V.A. con controricorso, nel quale deduce la nullità della procura per il giudizio, per la sua numerazione non consecutiva rispetto alla pagina precedente e successiva. La parte ricorrente ha, altresì, depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli art. 189, 345 e 356 c.p.c., ed il vizio di motivazione, per non avere la corte d'appello ammesso i mezzi istruttori circa l'addebito della crisi al marito, in quanto rinunciati per il mancato richiamo di essi nelle conclusioni formulate.

Con il secondo motivo, deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 143 c.c., comma 2, art. 151 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata addebitato la separazione alla moglie, violando il principio secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri coniugali, dovendosi invece accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, e censurando la decisione stessa per avere ritenuto provato tale nesso.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione, per avere la corte d'appello ritenuto provata la violazione del dovere di fedeltà sulla base della relazione investigativa e dei tabulati telefonici, documenti tuttavia tempestivamente contestati ed inidonei a provare la circostanza.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 146 c.c., comma 25, art. 151 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per avere ritenuto provato il nesso causale fra il tradimento e l'intollerabilità della convivenza, ritenendo sussistente la pregressa situazione di serenità del rapporto coniugale e la durata adeguatamente lunga dell'infedeltà, fondandosi unicamente sulle affermazioni del V., e non considerando invece altri elementi cagione di quella intollerabilità, quali la frequentazione di locali notturni da parte del marito, il disinteresse sessuale della moglie, la sua depressione.

Con il quinto motivo, deduce ancora la violazione ed errata applicazione dell'art. 146 c.c., comma 2, art. 151 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la crisi coniugale anteriore al presunto tradimento.

Con il sesto motivo, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, laddove l'investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, e quindi non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.

Con il settimo motivo, denunzia il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato che il primo giudice, senza essere censurato sul punto dall'appellata, avesse comunque ravvisato la prova dell'infedeltà, pur giungendo ad escludere l'addebito.

 

2. - E' infondata l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore della ricorrente, in quanto essa, come risulta dall'originale dell'atto, è stata spillata al ricorso e reca una collocazione anteriore alla relata di notifica, situazione che rende irrilevante l'errore materiale dell'apposizione su pagina recante il numero "38", sebbene posta fra il numero "40" ed il numero "41".

Infatti il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta (cfr. Cass. 12 gennaio 2012, n. 336 e 19 dicembre 2008, n. 29785, fra le molte).

Nel caso di specie il prudente apprezzamento di fatti e circostanze consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta:

attesa la materiale congiunzione della procura al ricorso, prima della relazione di notificazione.

 

3. - Il primo motivo è infondato.

La corte d'appello ha ritenuto non riproposte, all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 10 novembre 2011, la domanda di addebito della separazione e le istanze istruttorie, dunque implicitamente rinunciate, argomentando anche dalla contestuale concorde rinuncia al deposito delle comparse conclusionali, dimostrazione dell'intento delle parti di tenere ferme le conclusioni già formulate e, in particolare, per la M., la domanda di affido condiviso del figlio, la collocazione del medesimo presso di sè e l'assegno di mantenimento di Euro 1.200,00.

Essendo incontestato il mancato richiamo di quelle domande ed istanze all'udienza, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio consolidato, e da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui "la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa" (ad esclusione del caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande, ove solo sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato: da ultimo, Cass. 5 luglio 2013, n. 16840; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2093; quanto alla rilevanza della non riproposizione delle istanze istruttorie, cfr. Cass. 27 giugno 2012, n. 10748).

 

4. I rimanenti motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, mirano a censurare la decisione di addebito della separazione alla moglie (da cui la conseguente esclusione del diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.).

Essi non possono trovare accoglimento.

La corte d'appello ha ritenuto: a) provata la relazione extraconiugale della M., e b) che tale relazione fu la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi.

4.1. - Sotto il primo profilo, la ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su di una relazione investigativa redatta da persona incaricata dal marito, sulle fotografie in essa contenute e su alcuni tabulati telefonici dal medesimo prodotti.

Quanto all'utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie:

dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell'investigatore privato incaricato.

Tale accertamento in fatto, essendo adeguatamente motivato, non si presta pertanto ad alcuna censura da parte di questa Corte.

4.2. - Sotto il secondo profilo, la ricorrente si duole altresì del convincimento, raggiunto dalla sentenza impugnata, secondo cui proprio tale adulterio fu la causa efficiente di cessazione della tollerabilità della convivenza.

La corte del merito ha ritenuto l'idoneità causale della relazione extraconiugale della M. ad incidere sul rapporto coniugale, mentre non ha ravvisato la prova dell'anteriorità della crisi del medesimo: ha evidenziato, da un lato, la durata e l'intensità della relazione adulterina e, dall'altro lato, la non concludenza dei dati offerti dalla responsabile circa i precedenti litigi dei coniugi e l'uso di camere separate.

Tali argomentazioni non si prestano a censure, sotto il profilo del vizio di motivazione che solo può dedursi, al riguardo, in questa sede, alla luce del principio secondo cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicchè la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Ciò vuol dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).

Dall'altro lato, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà non è stata positivamente accertata dalla corte del merito, la quale, dopo attento esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, ha infine escluso che nel caso concreto i fatti dalla responsabile allegati (litigi e l'abitudine di dormire in camere separate) fossero indizi concludenti ed inequivoci della pregressa situazione di intollerabilità della convivenza e della natura di mero simulacro ed apparenza della medesima, posto che comunque essi non impedirono la prosecuzione anche dei rapporti fra di loro.

Nella vicenda in esame, in conclusione, la corte non ha ritenuto provati, con argomentazioni immuni da vizi motivazionali, elementi idonei a retrodatare la situazione di intollerabile crisi a data anteriore all'infedeltà della moglie.

 

5. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014

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