PCT: bozza del D.L. “Semplificazione e Crescita”

PCT: bozza del D.L. “Semplificazione e Crescita”

Confermata la gradualità dell'entrata in vigore del PCT; esteso alle h 24 il termine ultimo per il deposito telematico; niente diritti di copia per gli atti estratti dal fascicolo informatico ed altre interessanti novità

Venerdi 20 Giugno 2014

Venerdì 13/06/2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un testo di decreto legge (che deve essere ancora pubblicato in GAzzetta) contenente Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese che detta numerose disposizioni, peraltro anticipate dal Ministro Orlando nella lettera di ringraziamento pubblicata qualche giorno prima, destinate ad incidere in maniera rilevante sul Processo Civile Telematico.

Qui di seguito alcune delle norme del titolo IV capo II del D.I. in esame che disciplinano diversi aspetti del PCT, dai tempi di entrata in vigore del PCT al momento di perfezionamento del deposito telematico alle copie informatiche.

Art. 76:

come già anticipato, l'entrata in vigore del PCT sarà graduale:

a) a partire dal 30/06 p.v. sarà obbligatorio il deposito telematico per il procedimento per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale, esclusa la fase della eventuale opposizione, e per tutti gli atti endoprocessuali (ossia diversi da quelli introduttivi) nella cause davanti al tribunale instaurate dopo tale data.

b) per le cause già pendenti al 30/06/2014 la obbligatorietà del deposito telematico degli atti scatterà a partire dal 31/12/2014, mentre fino a tale data tale deposito darà solo facoltativo, potendo il legale continuare a depositare il cartaceo.

Art. 86 comma 2 - perfezionamento del deposito telematico:

tale norma individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC nei server della Giustizia, con conseguente irrilevanza, ai fini del perfezionamento dell'accettazione, del successivo controllo manuale del cancelliere.

Viene quindi estesa alle h. 24 del giorno di scadenza (e non più entro le 14.00) la possibilità di deposito telematico degli atti, e viene prevista la applicazione delle disposizioni di cui all'art. 155 Ivà e V° comma c.p.c. (sabato e festivi).

Art. 87 comma 1 lettera a) - Copie informatiche:

viene prevista la possibilità per il difensore, il CTU, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti, attestandone la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Tale previsione avrà come conseguenza l' esenzione dal diritto di copia, trattandosi di atti in formato digitale, e pertanto sono previste modifiche al T.U. sulle spese di giustizia.

Art. 18:

tale norma attribuisce ai difensori il potere di autenticare le copie di tutti gli atti processuali e dei documenti depositati nel fascicolo d'ufficio e nei fascicoli di parte.

Art. 77:

prevede alcune modifiche al c.p.c in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza: in particolare adatta l'art. 126 comma 2 e l'art. 207 c.p.c. all' acquisizione digitale delle deposizioni testimoniali e del giuramento del CTU, prevedendo che per il verbale di udienza sarà necessaria solo la sottoscrizione del cancelliere, il quale “nel caso di altri intervenuti all'udienza dà ai medesimi lettura del processo verbale”.

Modificando poi l'art. 133 comma 2 c.p.c. Il testo del decreto prevede che il biglietto di cancelleria con cui il cancelliere avvisa le parti del deposito della sentenza conterrà il testo integrale della sentenza e non più il solo dispositivo.

NOTA: le misure sono previste dalla bozza di Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 Giugno. Il testo può essere soggetto a modifiche prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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