Esaminato in Senato il Ddl n. 1504 (c.d. “divorzio breve”). Introdotti alcuni emendamenti al testo originario. Stralciato il 'divorzio lampo'.
Mercoledi 18 Marzo 2015 |
Con 228 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti, l'Assemblea ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 1504 in materia di divorzio breve; il provvedimento quindi torna all'altro ramo del Parlamento in terza lettura.
Dal disegno di legge il Senato nei giorni scorsi aveva stralciato la norma che prevedeva il c.d. divorzio diretto o immediato, che avrebbe consentito alle coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti, di presentare, anche in assenza di un periodo di separazione, un ricorso congiunto all'autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere quindi un provvedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza aspettare i tempi della separazione.
Come è stato già evidenziato, la norma sul divorzio immediato non è stata definitivamente accantonata, ma sarà successivamente inserita in un autonomo ddl che verrà immediatamente assegnato alle competenti commissioni parlamentari: lo stralcio si è reso necessario per consentire una approvazione veloce delle norme sul divorzio “breve”, che prevedono dei termini “accorciati”, rispetto alla normativa attulamente vigente, per la proposizione della domanda di divorzio.
Ecco le novità relative alla decorrenza del termine per presentare il ricorso di divorzio, che dovranno comunque essere approvate dalla Camera:
In caso di separazione personale giudiziale, il termine per chiedere il divorzio è di 12 mesi dalla udienza di comparizione dei coniugidinanzi al presidente del tribunale.
In sede di approvazione il Senato ha modificato la disposizione, che nel testo originale prevedeva il decorso del termine suddetto dalla notificazione della domanda di separazione: si sarebbe trattato di una importante modifica, che avrebbe accorciato ulteriormente i tempi per il divorzio (dal momento che in alcuni tribunali possono trascorrere anche diversi mesi dal deposito del ricorso di separazione all'udienza di comparizione).
In caso di separazione personale consensuale, il termine è ulteriormente ridotto a sei mesi decorrenti dalla udienza di comparizione dei coniugidinanzi al presidente del tribunale.
Nel caso in cui il giudizio contenzioso si sia successivamente trasformato in consensuale, il testo originario prevedeva per esso il termine di 12 mesi, mentre, a quanto è possibile capire, il testo emendato estende anche a tale ipotesi il termine di sei mesi.
Inoltre altra modifica importante attiene all'art. 191 del codice civile, in materia di comunione legale dei coniugi, al quale è stato aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
Nella normativa attuale, infatti, la comunione legale si scioglie ex nunc, ossia solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologa delle condizioni di separazione ad opera del tribunale, senza efficacia retroattiva.