Pignoramento: si all'accesso diretto del creditore alle banche dati.

Pignoramento: si all'accesso diretto del creditore alle banche dati.
Si segnala una pronuncia di merito che, disattendendo l'orientamento prevalente, autorizza direttamente il creditore alla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.
Lunedi 16 Marzo 2015

L'art. 492-bis c.p.c. introdotto dal D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14, prevede la possibilità di ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento tramite modalità telematiche, compito, questo, che la norma assegna agli ufficiali giudiziari, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale territorialmente competente, su istanza del creditore.

Attualmente si registra unforte ritardo nell'attuazione di questa disposizione in quanto non sono stati ancora emanati i decreti attuativi che, ex art. 155 quater disp. att. cpc, devono individuare i casi, i limiti e le modalita' di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori, e pertanto gli uffici UNEP, che peraltro non sono ancora dotati degli strumenti tecnici necessari per il collegamento con le varie banche dati, non possono di fatto effettuare alcuna ricerca con modalità telematiche.

Alle carenze degli uffici potrebbe sopperire l'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che prevede che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore procedente ad effettuare direttamente le ricerche presso le banche dati.

In relazione a quest'ultima disposizione, però, sono emersi alcuni problemi interpretativi, che hanno portato molti tribunali a non autorizzare la ricerca diretta da parte del creditore procedente, con la motivazione che essa può operare solo nel caso in cui gli strumenti tecnologici degli ufficiali giudiziari ci siano ma non funzionino.

Diversamente, nella situazione attuale di non operatività della normativa in commento nel suo complesso, secondo l'orientamento prevalente nessuna autorizzazione al creditore procedente può essere concessa.

Da ultimo, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 25 febbraio 2015, disattendendo l'orientamento sopra esposto, ha accolto l'istanza del creditore procedente che chiedeva l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematica di ulteriori beni del debitore da pignorare, dopo avere già sottoposto a pignoramento i beni immobili rimasti invenduti.

Il Giudice dell'esecuzione motiva la decisione nei seguenti termini: “considerato che il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore di operare nella ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell'ufficiale Giudiziario e che allo stato, pure nella consapevolezza di diversi indirizzi interpretativi, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca, si ritiene conseguentemente sussistere nella fattispecie il potere presidenziale di superare tale mancanza, autorizzando l'accesso diretto del creditore alle banche dati.”

Secondo il Trib. Di Pavia, pertanto, soltanto a regime, con l'emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta fondata sull'art. 492 bis c.p.c. andrà effettuata all'ufficiale giudiziario e che solo per la mancanza di accessibilità alle banche dati viene richiesta l'autorizzazione al Presidente del tribunale, richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione del soggetto (debitore) nei cui confronti la ricerca viene domandata.

 

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