Negoziazione assistita: quando il PM non autorizza l'accordo di separazione

Negoziazione assistita: quando il PM non autorizza l'accordo di separazione
Prime decisioni in materia di negoziazione assistita per separazione e divorzio: una interessante decisione del Tribunale di Torino che può colmare un vuoto normativo nella procedura.
Lunedi 2 Marzo 2015

In data 15/01/2015 la Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino, con una sentenza ben articolata e motivata (destinata a creare un precedente), chiarisce alcuni dubbi interpretativi sorti per effetto della recente riforma di cui all'art. 6 comma 2 della L. 162/14, che ha introdotto la nuova procedura della negoziazione assistita in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni (di separazione o divorzio).

In particolare la pronuncia in commento affronta la questione delle conseguenze derivanti dall'eventuale diniego di autorizzazione da parte del P.M. previsto dalla nuova normativa, e delle diverse soluzioni percorribili, anche in considerazione della differente disciplina, anche in punto di competenza, che regola i procedimenti di separazione e divorzio.

 

Com'è noto, la L. 162/2014 prevede che l'accordo raggiunto dai coniugi davanti agli avvocati “debba essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza”, mentre, nell’ipotesi in cui ritenga che l’accordo “non risponde all’interesse dei figli”,lo “trasmette, entro cinque cinque giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”.

Proprio con riferimento all'ipotesi in cui il P.M. non ritenga l'accordo conforme all'interesse dei figli, sono sorti non pochi dubbi interpretativi su quale tipo di provvedimento debba adottare il Presidente del tribunale, tenuto conto peraltro che per i giudizi di divorzio o modifica delle condizioni è competente a decidere il Tribunale in composizione collegiale.

 

La premessa da cui parte il Tribunale di Torino è la seguente: a seguito della mancata autorizzazione da parte del P.M., non pare possibile trasformare automaticamente il procedimento di negoziazione in un normale procedimento di separazione consensuale o ricorso congiunto di divorzio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle condizioni (di separazione o divorzio), in quanto le parti non hanno formulato alcuna domanda sul punto (non avendo depositato il ricorso in tribunale) e pertanto “l’emissione di uno qualsiasi dei sopra citati provvedimenti risulterebbe resa in palese violazione anzitutto del generale “principio della domanda” ex artt. 99 cpc. nonché della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Diversamente, secondo il tribunale di Torino, la procedura di negoziazione deve ritenersi alternativa al procedimento giurisdizionale, e pertanto, una volta che il P.M. non ha autorizzato l'accordo, il Presidente “provvede” nei termini seguenti:

nello stesso provvedimento di convocazione delle parti avanti a sé, le invita ad adeguarsi ai rilievi del P.M., e contestualmente consente loro - qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi del PM illustrati nel rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo - di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto di divorzio o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 

Si possono quindi verificare diverse ipotesi:

A) Le parti non depositano alcun ricorso, compaiono all'udienza e dichiarano di voler aderire in toto ai rilievi formulati dal P.M.: in tal caso il giudice, avendo già il parere del P.M., non fa altro che autorizzare l'accordo stesso.

B) Le parti non depositano alcun ricorso e non compaiono all'udienza, o, pur comparendo, non sono disponibili a recepire le osservazioni del P.M.: in questo caso al Presidente non rimane altro che non autorizzare l'accordo, in quanto nessuna conversione, come già evidenziato, è ammissibile.

C) Le parti depositano un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc,: in questo caso l’ “accordo” raggiunto a seguito di negoziazione assistita si intende implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all’ udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di “non luogo a provvedere”; si apre quindi un nuovo procedimento “giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo, viene fissata un' udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc p art. 9 L. div. ovvero, in caso di separazione, davanti al Presidente, e ciascun procedimento seguirà il rito suo proprio.

 

 

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