DDL Concorrenza: previste modifiche al Codice delle Assicurazioni.

DDL Concorrenza: previste modifiche al Codice delle Assicurazioni.
Giovedi 26 Febbraio 2015

Nei giorni scorsi è stato reso noto il DDL Concorrenza, che, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori”, prevede modifiche e novità in una pluralità di settori, dalle assicurazioni RC auto alle comunicazioni, dall'energia alle (immancabili) professioni, alle farmacie.

Naturalmente è necessario attendere l'iter legislativo per capire se e in che misura le legislazioni attuali subiranno delle modifiche, ma al momento è possibile prendere visione solo del progetto di legge, che interviene ancora una volta, tra le tante materie, anche in quella assicurativa, in particolare nella assicurazione RCA auto.

Senza pretese di esaurire l'argomento, vista la particolare complessità del DDL, si segnalano in questa sede due disposizioni che, se approvate, avranno un certo impatto sui costi delle polizze e, sotto il profilo processuale, sul regime probatorio nella eventuale causa per il risarcimento dei danni in caso di sinistro.

 

A) E' previsto all'art. 3 del DDL l'inserimento di una norma, l'art. 132 ter, che prevede l'applicazione da parte delle compagnie di sconti significativi sulle polizze se il potenziale cliente accetta una delle seguenti condizioni:

a) sottoporre il veicolo a ispezione;

b) l'installazione, su proposta della impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi; in questo caso la riduzione del premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità che deve sostenere l'assicurato;

c) l'installazione, su proposta dell’impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge; anche in questo caso i costi sono a carico dell'assicurato ma lo sconto deve essere superiore ad essi;

d) rinuncia, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cessione del credito senza il consenso dell'assicuratore;

e) in alternativa al risarcimento per equivalente, accettare un risarcimento in forma specifica di danni a cose presso riparatori convenzionati con l'assicurazione;

f) impegno ad accettare, ove non trova applicazione la lettera e), un risarcimento per equivalente, in caso di sinistro, fornendo informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

 

B) Riveste un certo interesse, sotto il profilo processuale, l'art. 4 del medesimo DDL, che pone dei limiti alla prova testimoniale in caso di sinistri con soli danni alle cose: in esso è prevista l'aggiunta di alcuni commi all'art. 135 del Codice delle assicurazioni private, che così dispongono: “in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149.

Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.”

Solo nel caso in cui sia provata l'impossibilità della tempestiva identificazione dei testimoni, il giudice ne potrà ammettere l'audizione dei testi non indicati nei termini.

Inoltre è prevista la trasmissione alla Procura della Repubblica dei nominativi dei testimoni “ricorrenti”, ossia quei testimoni che sono stati citati in più di tre cause, concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale, negli ultimi cinque anni; naturalmente sono esclusi gli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

 

Nel DDL inoltre (v. art. 7) sono contenute alcuni disposizioni che attengono alle modalità e ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale: è peraltro prevista anche la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti (c.d. Macropermanenti).

 

Leggi il testo del DDL.

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