Giovedi 5 Marzo 2015 |
Il Ministero della Giustizia nei giorni scorsi ha adottato lo schema di decreto relativo al “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della 31 dicembre 2012, n. 247”, sottoposto all'esame del CNF per il relativo parere.
In esso sono sanciti, in otto punti, i requisiti che, comprovanti un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, consentono la permanenza nell'Albo degli avvocati.
Tali requisiti devono concorrere congiuntamente, con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di essi determina la cancellazione dall'Albo: ogni tre anni il consiglio dell'ordine circondariale procederà alla verifica della sussistenza delle predette condizioni, verifica che però non sarà svolta per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo (quindi è stata esclusa, nei termini indicati, per i giovani avvocati).
Qui di seguito i requisiti richiesti:
a) titolarità di una partita IVA attiva;
b) l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
c) la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista (es. domiciliazioni);
d) la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
g) versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
h) versamento dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
Il Consiglio dell'Ordine circondariale, qualora accerti la mancanza dei requisiti sopra elencati, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, invita l'avvocato a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni per dedurre giustificati motivi oggettivi o soggettivi. L’avvocato può chiedere di essere ascoltato personalmente.
La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato e comunicata al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.
É prevista la possibilità per l'avvocato che sia stato cancellato di iscriversi nuovamente all'Albo, ma i termini sono diversi a seconda delle ipotesi: infatti nel caso in cui un avvocato sia stato cancellato perché privo di partita IVA o non abbia in uso il locale o l'utenza telefonica o non sia in possesso di posta elettronica certificata o di polizza assicurativa o perché non abbia versato i contributi al consiglio dell'ordine o quelli alla Cassa di Previdenza Forense, quest'ultimo può essere nuovamente iscritto all'Albo in qualunque momento, purchè dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
Quando invece l'avvocato sia stato cancellato per non aver trattato almeno cinque casi all'anno o per non aver assolto all'obbligo di aggiornamento professionale, non potrà essere nuovamente iscritto all'albo prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
Documenti