Il CNF nei giorni scorsi ha trasmesso a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati una circolare contenente una modulistica attinente alla procedura di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi, disciplinata dagli artt. 6 e 12 del D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14.
Nel comunicato si legge che il CNF ha iniziato un percorso di collaborazione con il Ministero dell’interno, l’Istat e la Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia per monitorare l’impatto della nuova procedura e per agevolare gli avvocati negli obblighi previsti dalla recente normativa.
In particolare, ricordiamo che l'art. 6 al comma 3 impone all'avvocato della parte (di ciascuna parte, come specifica la successiva circolare ministeriale n.19 del 28/11/2014) di trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo5.
Il CNF ha quindi predisposto un fac-simile del modulo di trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile ex art. 6 comma 3, che si allega in calce.
Inoltre, il CNF ha elaborato altri due formulari utili al rilievo statistico relativi al medesimo art.6 e all’art.12, che potranno ugualmente essere depositati presso l’ufficiale dello stato civile.
In merito alla procedura di cui all'art. 12, infatti, che è di competenza esclusiva dell'ufficiale di stato civile, la normativa prevede che i coniugi possano comunque farsi assistere da un avvocato e pertanto il CNF ha ritenuto opportuno fornire una modulistica per il rilievo statistico anche in questa ipotesi.
N.B.: Ricordiamo che la procedura di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi non è obbligatoria, ma è solo una ipotesi opzionale rispetto alla procedura ordinaria avanti all'Ufficio giudiziario competente.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita nelle ipotesi in cui è obbligatoria, invece, si richiama quanto già pubblicato in questo articolo.
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