Per la prima volta la Corte di Cassazione decide in merito alla validità ed efficacia della comunicazione e/o notifica di atti e avvisi tramite la posta elettronica certificata (P.E.C.) da parte della cancelleria.
La sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9892 del 06/03/2015 trae origine da un ricorso al Tribunale del riesame per la revoca dell'ordinanza del Gip del tribunale di Novara con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di un individuo, il quale era imputato di una serie di reati gravi, quali due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex art. 61 c.p.p., n. 2, con contestata recidiva ex art. 99 c.p., n. 3.
Il Tribunale del riesame respingeva il ricorso, evidenziando che la custodia in carcere era l'unica misura cautelare adeguata ai fini di prevenire la commissione di reati della stessa specie da parte dell'imputato.
La difesa dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra l'altro, che aveva avuto conoscenza della fissazione dell'udienza innanzi al tribunale del riesame solo il giorno prima e quindi si era trovata nell'impossibilità di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo nonchè di redigere i motivi scritti di riesame.
Il Tribunale rilevava che il difensore aveva ricevuto notifica a mezzo PEC della data di fissazione dell'udienza nei termini, ma la difesa eccepiva che non aveva ricevuto alcuna notifica a causa di contingenti problemi alla linea telefonica/internet del proprio studio legale.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso anche sul punto della asserita mancata comunicazione della data dell'udienza per i motivi sopra esposti, richiama, in analogia, un precedente caso in cui si assumeva la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione: in essa la Corte ha affermato il principio secondo cui "in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all'insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell'apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate" (Sez. Unite, n. 39414 del 30/10/2002).
Pertanto, gli Ermellini ritengono che il suddetto principio, è applicabile, ricorrendone l'eadem ratio, anche nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata e di conseguenza, conclude la Corte, i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombomo sul titiolare dell'utenza sono irrilevanti ai fini della validità ed efficacia della notifica correttamente effettuata via PEC.