Mercoledi 1 Aprile 2015 |
L'art. 18 del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, nel modificare l'art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, prevede che « a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma ((processo verbale, titolo esecutivo e precetto) 543, quarto comma (atto di citazione, titolo esecutivo e precetto) e 557, secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione) del c.p.c.. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
Quindi, da oggi il difensore del creditore procedente potrà depositare solo in via telematica la nota di iscrizione a ruolo, qualificandola, tra le varie categorie di atti, come "atto introduttivo": formerà quindi il fascicolo della esecuzione nel quale comparirà, come atto principale, la "nota di iscrizione a ruolo" a cui aggiungerà gli allegati indicati dalla legge, a seconda del tipo di esecuzione.
A questo proposito si segnala che in data 23/03/2015 è stato pubblicato sulla G.U. n. 68 il Decreto Direttoriale 19/03/2015 che indica, ad integrazione dei dati già previsti dall'art. 159-bis disp. Att. c.p.c., gli altri dati che, in relazione al tipo di esecuzione, devono obbligatoriamente essere presenti nella nota di iscrizione a ruolo.
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